n.345 del 21.11.2013 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 7 – Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

5. All'interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti se composta prevalentemente di Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti. Tali limiti demografici si applicano anche alle Unioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011.».

2) il testo del comma 9 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 7 – Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

9. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di più Unioni, anche per effetto della trasformazione delle Comunità montane in Unioni ai sensi della presente legge, le stesse, entro il termine di cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento al comma 5. Su richiesta degli enti locali interessati la Regione ne promuove l'aggregazione, provvedendo anche a disciplinarne, con decreti del presidente della Giunta regionale, i profili successori.».

3) il testo del comma 12 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 7 – Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

12. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione.».

Comma 2

4) il testo del comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 6 - Statuti comunali e provinciali

(omissis)

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.».

Comma 3

5) per il testo del comma 12 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, vedi nota 3).

Comma 4

6) il testo del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 7 – Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

4. L'avvio delle gestioni associate, comprese quelle obbligatorie ai sensi dell'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, deve avvenire entro il termine del 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto all'articolo 30.».

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 32 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, che concerne Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 32 – Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge.

(omissis)

2. Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.».

Comma 2

2) per il testo del comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, vedi nota 4) all’art. 1.

Comma 3

3) il testo del comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013, che concerne Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 32 – Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge.

(omissis)

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dal 1° gennaio 2014.».

Comma 4

4) il testo dell’articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013, che concerne Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 32 – Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge.

1. I termini di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dal 1° gennaio 2014.

5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.

6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.

7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell'ambito del programma di riordino territoriale.

8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l' articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell'accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni ai fini delle gestioni associate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, possono convenzionarsi tra loro all'interno del proprio ambito ottimale, ma sono comunque posposti nell'accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.».

5) per il testo del comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013, che concerne Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione, vedi nota 3).

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

3. I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall' articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010). I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall' articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012,che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 9 - Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.».

Comma 3

3) il testo del comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 11 - Piano di successione.

(omissis)

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi alla nomina.».

Comma 4

4) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 12 - Ultima seduta del Consiglio comunitario.

1. Il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'articolo 9:

(omissis)

b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso;».

Comma 5

5) il testo del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012,che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni.

(omissis)

2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all'ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall'articolo 30.».

Note all’art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 23- Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013.

(omissis)

3. Per l'anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7-bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell'articolo 21-bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per la loro concessione.».

2) il testo dell’articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 22 - Norme generali in materia di incentivazione.

1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali disciplinati dalla presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali.

2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni o altri enti locali e alle loro forme associative, dovranno, per le parti in contrasto con la presente legge, essere adeguate. Le modifiche dovranno riservare i benefici ivi previsti, alle Unioni di Comuni conformi alla presente legge nonché ai Comuni capoluogo di provincia ed a quelli con essi inseriti in un unico ambito ottimale, purché aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenuti a Comunità montane.

3. Nelle more del completamento dei processi di trasformazione o adeguamento delle forme associative esistenti in attuazione della presente legge, in materia di incentivazione si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni dell'articolo 23.

4. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione, a decorrere dall'anno 2014, degli incentivi annuali alle Unioni.

5. Il nuovo programma di riordino territoriale ha durata triennale e successivamente è aggiornato ogni tre anni.

6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.».

3) il testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 23 - Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013.

1. Per l'annualità 2013 possono accedere ai contributi a favore delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, le Unioni che abbiano avviato le procedure per l'adeguamento e le Comunità montane in corso di trasformazione in una o più Unioni, qualora al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito dal nuovo programma di riordino territoriale, le procedure di trasformazione siano ancora in corso.

2. Le Unioni e le Comunità montane potranno accedere ai contributi sulla base dei requisiti previsti dal programma di riordino territoriale approvato per l'anno 2012, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti al processo di riordino in atto regolati dal programma di riordino di cui all'articolo 6, comma 6.

3. Per l'anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7-bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell'articolo 21-bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per la loro concessione.».

4) il testo dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni.

1. Ai fini della presente legge, il Nuovo Circondario imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani.

2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all'ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall'articolo 30.

3. [Le Unioni, ai fini dell'accesso ai contributi, devono altresì gestire per conto dei Comuni che vi sono obbligati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo, tutte le ulteriori funzioni fondamentali comunali, elencate dalla legge statale].

4. La gestione associata svolta dall'Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli atti ricompresi nell'ambito funzionale oggetto della gestione tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa.

5. È presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi, il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all'Unione. È altresì necessario che la Giunta dell'Unione sia composta esclusivamente dai sindaci o da un unico assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle funzioni conferite all'Unione.

6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.».

5) il testo dell’articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 25 - Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni.

1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino.

2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all'Unione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane.

3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale.

4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il contributo o una quota di contributo è riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese complessive di bilancio.

5. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto dell'entità complessiva del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all'Unione, della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa e dell'eventuale adesione all'Unione del Comune capoluogo.

6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.

7. Il programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi.

8. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.».

6) per il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, vedi nota 1) all’art. 3.

Note all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2, che concerne Legge per la montagna, è il seguente:

«Art. 3 bis - Programma regionale per la montagna.

1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1, e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'articolo 4;

b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo priorità di finanziamento per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi Comuni;

c) le modalità di erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);

d) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti negli accordi-quadro di cui all'articolo 4.

2. I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi recepiscono le priorità e le linee d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi dell'articolo 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attività di tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

4. Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale definisce con proprio atto:

a) le modalità di integrazione degli interventi previsti nei programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;

b) le modalità di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali, per la rendicontazione all'Assemblea legislativa regionale.».

2) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, che concerne Legge per la montagna, è il seguente:

«Art. 4 - Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna.

1. La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.

2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.

3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

3) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, che concerne Legge per la montagna, è il seguente:

«Art. 6 - Programma annuale operativo (PAO).

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

2. Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.

3. In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.

4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3-bis, la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.».

4) il testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, che concerne Legge per la montagna, è il seguente:

«Art. 6 - Programma annuale operativo (PAO).

(omissis)

2. Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.».

Comma 2

5) il testo della lettera a), comma 5, dell’articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2, che concerne Legge per la montagna, è il seguente:

«Art. 1 - Principi generali.

(omissis)

5. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);».

Comma 3

6) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 8 - Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all' articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell' articolo 7.

2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.».

7) per il testo dell’articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013, che concerne Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione, vedi nota 4) all’art. 2.

Comma 4

8) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 9 - Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.

3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell' articolo 8.

4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).».

Note all’art. 6

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni, ora sostituito, erail seguente:

«Art. 12 – Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale

(omissis)

4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;».

Comma 3

2) il testo dell’articolo 163 del del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:

«Art. 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, che concerne Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, éil seguente:

«Art. 4 – Organizzazione

(omissis)

5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013 n. 12, che concerne Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona, éil seguente:

«Art. 9 - Sistema di incentivazione, verifica e valutazione.

1. La Regione, anche nell'ambito dei programmi di riordino di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, prevede meccanismi di incentivazione economica, in applicazione del Capo IV della legge regionale n. 21 del 2012, nei trasferimenti finanziari in favore degli ambiti distrettuali ove sia costituita un'unica forma pubblica di gestione. Sono esclusi dal sistema incentivante i casi previsti dall' articolo 7.».

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