n.387 del 27.11.2019 periodico (Parte Seconda)

Decreto MIPAAF n. 2337 del 7 aprile 2015, art. 3 primi acquirenti di latte bovino. DGR 2286/2018. Riconoscimento ed iscrizione Albo regionale Caseificio Pedemontana S S.R.L.S.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l’art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015 avente ad oggetto “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- la Circolare n. 4388 del 6 luglio 2015, con la quale AGEA, a fronte delle intervenute modifiche normative nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero-caseari, detta le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;

dato atto che il DM 7 aprile 2015, n. 2337 stabilisce che:

- i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;

- al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare alla competente Regione apposita domanda;

- i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, sono registrati nell’apposito Albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN;

dato atto che il DM 7 aprile 2015, n. 2337 stabilisce altresì che il riconoscimento è concesso a condizione che il richiedente:

a. comprovi la sua qualità di commerciante;

b. disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;

c. disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;

c. disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

e. si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del DM n. 2337/2015 e a mettere a disposizione la contabilità per l'esecuzione dei controlli;

f. si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;

Viste

- la deliberazione della Giunta regionale n. 6328 del 14 dicembre 1993, con la quale è stato istituito l'Albo degli acquirenti di latte bovino riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione dirigenziale n. 119 del 11 gennaio 2016, con la quale è stato approvato l’elenco delle ditte prime acquirenti di latte bovino riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna ed attive al 1 aprile 2015;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27 dicembre 2018, recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 151; DM n. 2337/2015. Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l'aggiornamento dell'albo Nazionale”;

Visto altresì il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 ed in particolare l’art. 3 “Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi”;

Preso atto che la citata deliberazione n. 2286/2018:

- definisce le disposizioni procedimentali relative alle attività di riconoscimento dei primi acquirenti di latte con sede nel territorio regionale e di aggiornamento dell’Albo degli acquirenti;

- stabilisce che i primi acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti, dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;

dato atto che in conseguenza del riconoscimento i primi acquirenti di latte bovino sono tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 6 del Decreto ministeriale n. 2337/2015 citato e dall’art. 3 del Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44 e a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;

Atteso che è pervenuta mediante PEC (posta elettronica certificata), la domanda di riconoscimento ai sensi dell’art. 3 del DM 7/7/2015, sottoscritta dalla sig.ra Wolf Maria (CF WLFMRA58L52L378P) nata a TRENTO (TN) il 12/7/1958, in qualità di legale rappresentante del CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S. con sede in San Polo d’Enza (RE), via Pieve n.2, PI 02734680354, ad atti prot PG. 2019/214385 del 1 marzo 2019;

rilevato

- che con nota ad atti protocollo PG 2019/302987 del 28 marzo 2019 è stata richiesta integrazione documentale necessaria ad inoltrare alla Prefettura di Reggio Emilia la richiesta di documentazione antimafia, a cui è stato dato riscontro con dichiarazione pervenuta in data 2 aprile 2019 ad atti protocollo PG 2019/319346;

- che in data 11/4/2019 sono state richieste alla Prefettura di Reggio Emilia, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le comunicazioni antimafia relative alla sig.ra Wolf Maria e al socio unico Oppido Alfonso, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- che in data 17/10/2019 è pervenuto atto di significazione stragiudiziale e contestuale diffida e messa in mora ad atti PG 2019/769170 al quale è stato dato riscontro con nota ad atti PG 2019/781973 del 23 ottobre 2019, evidenziando che il procedimento sospeso con la citata nota ad atti protocollo PG 2019/302987 del 28 marzo 2019 non può concludersi senza le informazioni riguardanti l’eventuale esistenza di condizioni ostative previste dal codice antimafia;

- che a tutt’oggi non sono ancora pervenute le certificazioni richieste alla Prefettura di Reggio Emilia;

- che sono state acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", da parte di Wolf Maria e di Oppido Alfonso, ad atti prot. PG 2019/786133 del 25 ottobre 2019;

- che sussistono le condizioni previste dal DM 7 aprile 2015, n. 2337 per il riconoscimento di primo acquirente latte bovino come da istruttoria agli atti;

- che per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all’art. 67 co. 1 lett. f) è possibile procedere al riconoscimento di primo acquirente latte bovino in assenza delle comunicazioni antimafia, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

- che in caso di documentazione antimafia interdittiva si provvederà alla revoca del riconoscimento, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno possano essere avanzati nei confronti della Regione Emilia-Romagna, e agli adempimenti di legge conseguenti a eventuali difformità riscontrate rispetto ai contenuti dell’autocertificazione;

Ritenuto pertanto

- di approvare il riconoscimento regionale di “primo acquirente” di latte bovino ai sensi del Decreto ministeriale n. 2337/2015 del CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S. con sede in San Polo d’Enza (RE), via Pieve 2, PI 02734680354, sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

 - di dare atto che in caso di esito interdittivo della documentazione antimafia si provvederà alla revoca del riconoscimento di primo acquirente latte bovino, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno possano essere avanzati nei confronti della Regione Emilia-Romagna, e agli adempimenti di legge conseguenti alle eventuali difformità riscontrate rispetto ai contenuti dell’autocertificazione;

 - di provvedere all’aggiornamento dell’Albo acquirenti tenuto sul SIAN con l’iscrizione del CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S. con sede in San Polo d’Enza via Pieve n.2, PI 02734680354;

Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28/1/2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamate, infine:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitane di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Viste, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

Viste, inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 8683 del 17/5/2019, con la quale, tra l’altro, è stato attribuito al dott. Rotteglia Luciano l’incarico di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia con decorrenza dal 21/5/2019 e con scadenza 30/6/2021;

- la propria determinazione dirigenziale n. 19255 del 29/11/2017 di nomina dei responsabili dei procedimenti di competenza del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca di Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;

- la determinazione dirigenziale n. 9908 del 26/6/2018 del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, ad oggetto "Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

- PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli articoli 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” della delibera di Giunta regionale n. 468/2017;

- PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell’efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, dott. Luciano Rotteglia, Titolare di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia:

- ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- ha presentato apposita dichiarazione attestante la correttezza della procedura istruttoria;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del Responsabile del procedimento, Titolare di Posizione Organizzativa Politiche del primo pilastro – STACP Reggio Emilia, dott. Luciano Rotteglia;

determina

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di approvare il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2337 del 7 aprile 2015, della società CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S. con sede in San Polo d’Enza (RE), via Pieve n.2, PI 02734680354, sotto condizione risolutiva secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

3. di dare atto in caso di esito interdittivo della documentazione antimafia si provvederà alla revoca del riconoscimento di primo acquirente latte bovino alla società sopraindicata, senza che nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo alcuno possano essere avanzati nei confronti della Regione Emilia-Romagna, e agli adempimenti di legge conseguenti a eventuali difformità riscontrate rispetto ai contenuti dell’autocertificazione;

4. di dare atto che si provvederà all’aggiornamento dell’Albo acquirenti tenuto sul SIAN con l’iscrizione del CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S. con sede in San Polo d’Enza (RE), via Pieve n.2, PI 02734680354, così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.M. 7 aprile 2015, n. 2337;

5. di dare atto che in conseguenze del riconoscimento il CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S. con sede in San Polo d’Enza via Pieve 2, PI 02734680354 è tenuto agli adempimenti previsti a carico dei primi acquirenti di latte bovino dall’art. 6 del Decreto ministeriale n. 2337/2015 citato e dall’art. 3 del Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44;

6. di dare atto che in caso di violazione degli obblighi imposti dalla normativa europea, nazionale o regionale, che abbiano effetti sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come primi acquirenti, si procederà alla revoca del riconoscimento di cui al presente atto;

7. di dare atto altresì che il CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S. con sede in San Polo d’Enza via Pieve n.2, PI 02734680354 è tenuto a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alla propria sede;

8. di notificare, mediante PEC, il presente provvedimento al CASEIFICIO PEDEMONTANA S S.R.L.S;

9. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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