n. 159 del 24.11.2010 periodico (Parte Seconda)
Aggiornamento della decorrenza delle vendite di fine stagione o saldi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio e, in particolare, l’art. 15, comma 6;
- la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 di attuazione della riforma del commercio nella Regione Emilia-Romagna e, in particolare l’art. 15 in cui si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal comma 6, dell’art.15 del suddetto decreto legislativo;
vista la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 e le successive deliberazioni n. 2549 del 9 dicembre 2003, n. 1948 del 10 dicembre 2007, n. 867 dell’11 giugno 2008 e da ultima la n. 2052 dell’1 dicembre 2008, con le quali sono stati fissati il calendario delle vendite di fine stagione invernali ed estive nonché la durata e le modalità di svolgimento delle vendite di che trattasi;
ritenuto, al fine di recepire le istanze pervenute dalle organizzazioni delle imprese del commercio e con l’obiettivo di promuovere uniformità, a livello di regioni confinanti, delle date di avvio delle vendite di fine stagione, di procedere alla definizione dei periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione proponendo che i saldi invernali abbiano una data d’inizio coincidente con il sei gennaio di ogni anno, per creare un collegamento tra la festività dell’Epifania e l’inizio dei saldi invernali, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni. Il calendario dei saldi estivi, attualmente fissato dal primo sabato di luglio fino al primo sabato di settembre, rimane invariato;
dato atto che rimangono confermate tutte le altre prescrizioni contenute nella disciplina approvata con la predetta deliberazione 1732/99 e indicate nell’allegato “A” del provvedimento medesimo;
sentite le rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
richiamata la propria deliberazione 2416/08 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi
delibera
- di stabilire, per le motivazioni espresse nel preambolo e che qui si intendono integralmente assunte, che le vendite di fine stagione o saldi invernali possono svolgersi a partire dal sei gennaio di ogni anno, anche al fine di collegare la festività dell’Epifania con l’inizio dei saldi invernali, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni;
- di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nell’allegato “A” della deliberazione della Giunta regionale 1732/99 in riferimento alle vendite di fine stagione;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.