n.91 del 05.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come successivamente modificato ed integrato, il quale:

- all'art. 1, comma 2, individua fra i principi nel cui rispetto opera il Servizio Sanitario Nazionale quello di equità nell'accesso all'assistenza;

- all'art. 14 sancisce la necessità di adottare misure che garantiscano la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini stabilendo che le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere provvedano ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso ai servizi al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Sistema sanitario Nazionale;

- all'art 8-quinquies, comma 2 punto C, prevede che gli accordi contrattuali indichino i requisiti organizzativi del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale, e all’art. 15 quinquies fissa i principi cui deve attenersi la disciplina contrattuale nazionale nel definire il corretto equilibrio tra attività libero professionale e attività istituzionale;

Visti inoltre:

- il D.P.C.M. 16 aprile 2002 recante Linee guida sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, allegato 5 al DPCM 29 novembre 2001;

- l’articolo 1, comma 282 della legge n. 266/2005 che, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini, ha stabilito il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, disponendo che le Regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la sospensione dell’erogazione sia legata a motivi tecnici, dandone informazione periodica al Ministero della salute;

- l’articolo 1, comma 283 della suddetta legge n. 266/2005, che ha previsto l’istituzione della Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità, di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale, che ha altresì affidato alla suddetta Commissione il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge;

Considerato:

- che l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 all’articolo 9 ha previsto l’istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra i predetti livelli e le risorse messe a disposizione;

- che l’anzidetta Intesa Stato-Regioni, all’articolo 12, ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall’articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale delle risultanze del Comitato di cui all’art. 9;

Vista l’Intesa del 28 marzo 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispetto alla quale le regioni hanno adottato un Piano regionale attuativo, in Emilia-Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 1532/2006;

Vista la Legge n. 120 del 3 agosto 2007, sulle disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, nella quale si evidenzia la necessità di allineare i tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;

Vista l’Intesa del 28 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede da parte delle regioni l’adozione di un piano attuativo, approvato in Emilia-Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 925/2011;

Vista la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 sulle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e in cui tra l’altro, si favorisce la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;

Vista la Legge n. 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del Decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, con cui vengono definiti indirizzi per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (art. 2 Decreto n. 158/12);

Visto l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 “Trasparenza del servizio sanitario nazionale” che prevede l’obbligo di pubblicazione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie delle strutture pubbliche e private;

Vista l’Intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con particolare riferimento all’art. all’art. 21 “Attività intramoenia”;

Visto il decreto 2 aprile 2015, n. 70, recante “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

Viste:

- la propria deliberazione n.557/2000 ad oggetto: “Linee guida per la gestione dell’accesso alle prestazioni di ricovero elettivo”;

- la propria deliberazione n. 1532/2006 “Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa” con la quale si è provveduto a:

- adottare il Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa;

- stabilire che le Aziende USL, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, Ospedaliero-Universitaria e l’eventuale IRCCS di riferimento, predisponessero il proprio Programma attuativo aziendale da sottoporre al parere dei rispettivi Comitati di Distretto e della conferenza territoriale sociale e sanitaria;

- la propria deliberazione n. 73/2007 “Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa. Integrazione alla deliberazione n. 1532 del 06.11.06” con la quale si è provveduto a definire le linee guida “Regolamentazione della sospensione dell’attività di erogazione delle prestazioni”, per disciplinare le procedure per dare risposta a situazioni di forza maggiore che possono comportare una sospensione nell'erogazione delle prestazioni;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa del 22 maggio 2008, n. 175 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”, in particolare al capitolo 3.5.2 “Accessibilità ai servizi e tempi di attesa”, che ribadisce la necessità di sfruttare pienamente gli strumenti organizzativi e gestionali che consentono di migliorare il sistema di produzione;

- la propria deliberazione n. 1035/2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006” con la quale sono state date disposizioni alle Aziende USL di integrare il programma attuativo aziendale, disponendo, al fine di ottimizzare il raggiungimento dei risultati attesi, lo stanziamento di un finanziamento ad hoc, ed è stato dato il mandato al Direttore Generale Sanità e Politiche sociali di istituire un Tavolo di coordinamento regionale con il compito di valutare le attività svolte dalle singole Aziende in tema di liste di attesa;

- la propria deliberazione n.748/2011 “Linee guida CUP” in recepimento delle Linee guida nazionali;

- la propria deliberazione n. 925/2011 “Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012” con la quale:

- è stata recepita l’Intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 2010;

- sono state date disposizioni alle Aziende USL per l’elaborazione e l’avvio di un Programma attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa sia per la parte di specialistica ambulatoriale che per la degenza;

- sono stati approvati dal Tavolo tecnico regionale, e sostenuti economicamente, i Programmi attuativi aziendali di tutte le Aziende sanitarie;

- la propria deliberazione n. 1131/2013 “Linee guida regionali attuative dell’art. 1, comma 4, della L. 120/2007 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012 a seguito della quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio della libera professione intramoenia e del volume delle prestazioni erogate nell’ultimo biennio; e si è ribadita la necessità del monitoraggio dell’attività libero-professionale rispetto all’attività istituzionale in modo che il ricorso alla libera professione sia conseguenza della libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;

- la propria deliberazione n. 1621/2013, circolari applicative n. 158950 del 2/7/2013, 231682 del 10/6/2014 (e successive integrazioni) attraverso le quali si indirizzano le aziende sanitarie alle modalità con cui rispondere agli obblighi di pubblicazione delle liste di attesa sia sul versante dell’attività di ricovero che di specialistica ambulatoriale;

- la propria deliberazione n. 1735/2014 “Misure per l’attuazione della delibera di giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 217, concernente linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del servizio sanitario regionale per l’anno 2014” in cui al paragrafo “Politiche di miglioramento dell’accessibilità alle cure specialistiche” si indicano le azioni prioritarie, che le Aziende sanitarie dovranno attuare con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e contenere i tempi di attesa;

- la circolare n. 21 del 10/11/2014 (nota prot. 0420632/2014) in cui, in applicazione della propria deliberazione n. 1735/2014, di cui sopra, le Aziende hanno elaborato i Programmi straordinari per il contenimento dei tempi di attesa;

- la propria deliberazione n. 901/2015 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2015” in cui tra gli obbiettivi di mandato per le Aziende sanitarie assumono rilievo quelli inerenti la facilitazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero di cui al paragrafo 1.1 dell'Allegato A (IV);

- la propria deliberazione n. 1056/2015 “Riduzione delle liste di attesa per l’ascesso alle prestazioni sanitarie” con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie;

- la propria deliberazione n. 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal D.M. salute 70/2015”;

- la propria deliberazione 1003/2016 recante “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2016” in cui tra gli obiettivi di mandato per le Aziende sanitarie assumono rilievo quelli inerenti la facilitazione all’accesso e la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero, di cui al punto 3.1 dell'Allegato A, laddove è prevista l’emanazione di una specifica delibera di Giunta regionale contenente le indicazioni alle Aziende Sanitarie, previsione alla quale si da attuazione con il presente provvedimento;

Tenuto conto che:

- il programma di mandato della Giunta (X Legislatura) è caratterizzato da un forte impegno per l’abbattimento dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e alle prestazioni di ricovero e che a tal fine sono state fornite precise indicazioni alle direzioni generali e obbiettivi specifici alle aziende sanitarie per la programmazione del 2015 e del 2016;

- tutte le Aziende Sanitarie, in collaborazione con la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione, hanno adottato un programma straordinario per migliorare significativamente i tempi di attesa, semplificare gli accessi e assicurare la presa in carico da parte dello specialista in caso di patologie croniche o in caso di necessità di approfondimenti diagnostici;

Considerato che la Regione ha inoltre responsabilizzato le Direzioni aziendali (ed in particolare quelle Sanitarie):

- inserendo l’obiettivo di miglioramento dei tempi di attesa nella delibera di programmazione annuale e nella delibera con gli obbiettivi di mandato dei Direttori Generali;

- vincolando prioritariamente il riconoscimento di incentivazioni economiche al raggiungimento dei risultati in tema di governo delle liste di attesa;

Ritenuto che le Aziende oltre che proseguire nell’adozione di tutti gli strumenti utili al contenimento dei tempi di attesa e alla semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari, sono tenute a monitorare la libera professione, un regime di erogazione che, pur rappresentando un’opportunità per il cittadino e per il professionista, deve essere legato esclusivamente ad una libera scelta e non essere alimentato dai lunghi tempi di attesa in regime istituzionale;

Rammentato inoltre che Aziende sono autorizzate a sospendere l’attività libero-professionale in quelle specialità che in regime istituzionale hanno tempi di attesa più lunghi rispetto alla libera professione;

Richiamata la Legge 724/94 che all'art. 3, comma 8, istituisce, al fine di garantire la trasparenza nella gestione dell'accesso, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e dei ricoveri ospedalieri;

Richiamati:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;

- la L.R. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria delibera n. 89/2017 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019”;

Richiamate infine le proprie delibere n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016 e n. 3/2017 di riorganizzazione dell’ente Regione e di attribuzione degli incarichi dirigenziali;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di disporre che ciascuna Azienda Sanitaria realizzi gli interventi per il monitoraggio e la riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri programmati secondo le tempistiche e gli obbiettivi descritti nell’Allegato parte integrante della presente deliberazione;

2. di confermare la necessità di utilizzare a livello aziendale e regionale, tutti gli strumenti finalizzati al governo dei tempi di attesa indicati negli atti normativi sopra richiamati;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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