n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento UOM gestite da Assistenza Pubblica Estense

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”;

- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento;

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Preso atto che con determina n. 1453 del 21/2/2013 è stato concesso l’accreditamento alla Assistenza Pubblica Estense Volontariato con sede legale in Ferrara, viale Krasnodar, 41;

Viste:

- la propria nota Prot. 167237 del 9/3/2016 con la quale si davano indicazioni relative all'adeguamento degli atti di accreditamento del trasporto infermi e soccorso in caso di aumento significativo di volume (aumento “che non sia inferiore al 15 % dell’attività assegnata per il trasporto non urgente, mentre per il trasporto in emergenza l’aumento dovrà essere non inferiore ad una UOM”) rispetto a quanto già accreditato, la stessa nota affidava alle Aziende il compito di raccogliere le domande di variazione dell'accreditamento predisposte dai legali rappresentanti delle strutture accreditate;

- la nota dell'Azienda USL di Ferrara prot. 27060 del 29/4/2016, acquisita agli atti di questa Direzione con prot PG/2016/317111, con cui l'Azienda conferma il fabbisogno aziendale secondo le indicazioni fornite con la sopracitata nota ed ha esplicitato con chiarezza l’aumento dei volumi;

- la nota PG 2016/338446 con la quale l’Azienda USL di Ferrara ha trasmesso la domanda di variazione dell’accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto infermi a mezzo ambulanza, presentata dal legale rappresentante di AP Estense Volontariato;

- Considerato che la struttura è in possesso di autorizzazione sanitaria e che l’Azienda USL di Ferrara ha evidenziato la propria valutazione positiva in merito alla coerenza della richiesta di incremento di attività di trasporto infermi in emergenza e non urgente rispetto al mutato fabbisogno aziendale;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2016/12050 del 14/6/2016, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

- la delibera di Giunta regionale n.1604/2015;

Richiamate altresì, le proprie deliberazioni di giunta regionale n. 193/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 66/2016; n. 702/2016 relative alla organizzazione dell'ente Regione e alle competenze dei dirigenti regionali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta delle Responsabili del Servizio Assistenza Ospedaliera e del Servizio Amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario;

determina: 

  1. di accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Assistenza Pubblica Estense Volontariato con sede legale in Ferrara, Viale Krasnodar n.41:
    • le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera n.111 del 14/4/2015 ed esplicitate nella nota prot. 27060 del 29/4/2016 dell'Azienda USL di Ferrara;
  2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
  3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
  4. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e che la scadenza, in attuazione della DGR 1604/2015, è stata definita al 31/7/2018;
  5. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore vigilando in particolare che:
    • tutti i trasporti siano effettuati con mezzi che rientrano nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
    • il personale utilizzato possieda i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 
  6. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate
  7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
  8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

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