n.235 del 09.11.2012 (Parte Prima)

Decisione sull'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi della L.R. n. 34/99 e successive modificazioni e dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna: “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

 RITENUTO IN FATTO

In data 18 luglio 2012, con nota prot. n. 27743, all'atto di insediamento della Consulta di Garanzia Statutaria, il Responsabile del procedimento, dott. Luigi Benedetti, ha provveduto ad inviare alla Consulta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 34 del 1999, tra gli altri, il progetto di legge di iniziativa popolare su impulso di un gruppo di cittadini, protocollata in data 20/02/2012 al n. 6754, del quale era già stata ultimata, a suo tempo, la verifica della validità di almeno trecento firme, così come prescritto dall'art. 5, comma 6, della L.R. n. 34 del 1999.

La Consulta di Garanzia Statutaria nella seduta del 31 luglio 2012, presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. Avv. C. Fioravanti, avv. E. Gianola Bazzini, avv. M. Selleri, si è riunita per procedere ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento provvisorio interno della Consulta Statutaria adottato con delibera n. 3 del 9 aprile 2009 alla designazione tra i consultori di un relatore in merito alla proposta di cui sopra, individuando come relatore l'avv. Enrica Gianola Bazzini.

Successivamente, in data 18 settembre 2012, la Consulta di Garanzia si è riunita per iniziare l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare ed il relatore ha riferito ai componenti della Consulta, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento provvisorio interno, sui contenuti della legge in parola.

Nella stessa sede, sono stati ascoltati gli incaricati del progetto di legge di iniziativa popolare, i quali, avendo la facoltà di presentare relazioni e documenti ulteriori, hanno depositato una breve relazione protocollata nel già esistente fascicolo n. 2.2.2/6.

Nel corso dell'audizione, i predetti incaricati, signori Valeriani, Trentini, Coloni, hanno illustrato le motivazioni poste alla base della proposta di legge, chiarendone le motivazioni ed inquadrandole nel particolare contesto socio-economico attuale, precisando che il progetto presentato è volto ad abrogare in ogni loro forma e modalità (e senza eccezione alcuna) gli istituti del vitalizio e dell'indennità di fine mandato di cui al capo IV della legge regionale n. 42 del 14 aprile 1995 in favore dei consiglieri regionali.

In particolare il progetto di legge si propone di abrogare gli istituti dell'“assegno vitalizio” e dell'“indennità di fine mandato”, già a partire dalla presente legislatura.

Il punto da ultimo menzionato pare essere il nodo centrale della proposta (almeno per quanto riguarda il “vitalizio”), posto quanto già stabilito dall'art. 5 comma 1, della recente legge regionale n. 13/2010, nella quale l'assegno vitalizio viene abolito mentre l'indennità di fine mandato “ritoccata”, con decorrenza dalla X legislatura regionale.

In data 19 e 26 ottobre 2012, la Consulta si è riunita per discutere dell'ammissibilità del progetto di legge presentato e dopo approfondita discussione, ha rinviato alla seduta del 29 ottobre 2012, nel corso della quale ha adottato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1 della L.R. n. 34/1999, la seguente deliberazione.

RITENUTO IN DIRITTO

1. In relazione alla previsione dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 34 del 1999, il testo del progetto rispetta il requisito ivi previsto, essendo redatto in articoli ed accompagnato da una relazione che illustra le finalità e il contenuto del progetto.

La proposta non contiene la previsione di nuove, o maggiori spese, che necessitino della determinazione dell’onere finanziario a carico del bilancio della Regione, di cui all’art. 2, comma 2 della L.R. n. 34/99, prevedendo l’abolizione di un onere finanziario.

È rispettato il requisito di cui all'art. 3, comma 2, L.R. n. 34/1999, in quanto la proposta di legge non è stata presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea.

2. La proposta di legge rispetta il requisito di cui all'art. 6, comma 1) lett. b), in quanto non risulta in contrasto con le norme della Costituzione e dello Statuto regionale.

La proposta non ha ad oggetto la revisione dello Statuto regionale (con le precisazioni di cui oltre), né riguarda leggi tributarie e leggi di bilancio.

La materia oggetto della proposta rientra nella competenza regionale come richiesto dall'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 34/1999. Tale competenza, oltre a ricavarsi dalla norma costituzionale, è confermata dall’entrata in vigore dell’art. 14 del decreto legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011 e recentemente modificato dall’art. 30, comma 5 della legge di stabilità 2012, la quale norma, pur qualificabile di “accentramento” delle funzioni statali, nel prevedere forme di partecipazione delle regioni per il conseguimento degli obbiettivi definiti nell’ambito della finanza pubblica, stabilisce che le stesse adeguino i rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia, ad una serie di ulteriori parametri come di seguito individuati:

  • previsione della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali;
  • riparametrazione del trattamento dei consiglieri regionali (da recepire con legge regionale);
  • commisurazione del trattamento dei consiglieri all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
  • istituzione del Collegio dei revisori dei conti (da recepire con legge regionale);
  • passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali (da recepire con legge regionale).

Alla luce di quanto anzi detto, paiono attendere interamente ed esclusivamente alle competenze dell'Assemblea legislativa regionale le misure relative al trattamento indennitario, agli istituti dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, oltre all'adozione del sistema previdenziale contributivo.

3. In relazione al requisito richiesto dall'art. 18 dello Statuto (come ribadito dalla L.R. n. 34/1999 all'art. 3, comma 1) ossia che la proposta di legge di iniziativa popolare non abbia ad oggetto la revisione dello Statuto ed al requisito di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 34/1999, ossia che la proposta risulti in conformità alle norme dello Statuto regionale, occorre formulare le seguenti osservazioni.

L’unica norma dello Statuto regionale che faccia riferimento alla materia oggetto della proposta di legge di iniziativa popolare di cui si discute, è l'art. 30 dello Statuto, il quale prevede, al comma 5, che:“Ai consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro in conformità e rapporto per i membri della camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

Orbene, seppure la predetta norma contenga un riferimento alla corresponsione di indennità in favore dei consiglieri regionali, non si può ritenere che sia lo Statuto stesso la fonte normativa dalla quale trarre l’esistenza del diritto alle predette “indennità”. Infatti lo Statuto, con l’accezione “stabilite dalla legge regionale”, esplicitamente rimanda a quest’ultima norma, nella quale sola è da rinvenirsi il sorgere del diritto in questione.

La norma statutaria (art. 30, comma 5) pare quindi specificare unicamente che le indennità in questione, già previste dalla legge regionale, dovranno essere corrisposte “in conformità e rapporto per i membri della Camera dei Deputati, in base a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione”, limitandosi quindi la stessa a fornire indicazioni quantistiche (“in conformità e rapporto...”) nonché modali (“in base a deliberazioni...”) attraverso le quali corrispondere le indennità in questione. Che la proposta in esame non sia volta alla modifica dello Statuto lo si ricava anche a contrariis dalla sopra citata legge regionale n. 13/2010, la quale, nel parzialmente modificare ed in parte abolire le indennità previste nella legge regionale n. 42 del 14/04/1995, non fa alcun riferimento a modifiche dello Statuto regionale, titolandosi “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.”

4. Quanto, infine, alla tempistica relativa all’entrata in vigore della legge, la proposta prevede che la stessa entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (art. 2 proposta).

Anche tale norma non risulta essere in contrasto con lo Statuto il quale, all’art. 55 prevede che le leggi siano “pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”.

La proposta, per l'entrata in vigore della legge, prevede un termine diverso dai canonici quindici giorni dalla pubblicazione, proponendo che la stessa entri invece in vigore il giorno successivo, con ciò venendosi quindi a configurare l’ipotesi residuale di cui all'art. 55 dello Statuto regionale.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che l’intera proposta di legge di iniziativa popolare sia ammissibile.

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

dichiara ammissibili gli articoli 1 e 2, del progetto di legge di iniziativa popolare, recante in oggetto “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”.

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