n.183 del 16.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Convenzione Quadro regionale "Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali - art. 22, L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.". DGR n. 2022/2021 e n. 1897/2024 - Proroga dei termini
Visti:
- la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 17 luglio 2014, n. 12, “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
Considerato che l’art. 22, della citata Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 prevede:
- la possibilità che le assunzioni delle persone con disabilità possano essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa Legge individuando altresì le persone alle quali riservare tale tipologia di inserimento, quelle cioè per le quali è più complesso il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, e le condizioni da rispettare;
- la stipula di convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, finalizzate alla realizzazione dei citati programmi di inserimento individuali;
Preso atto che il comma 4 dell’art. 22 della Legge Regionale n. 17/2005 citata pone, tra le condizioni al fine delle assunzioni in questione, l’adozione di una specifica Convenzione con l’impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 dello stesso articolo 22 (convenzione trilaterale);
Visto il “Programma triennale 2024-2026 Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. – art. 19” approvato quale allegato 1) della propria deliberazione n. 679/2024 in attuazione di quanto disposto dall’art. 19 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il sopra citato Programma triennale 2024-2026 del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, evidenzia come la programmazione sia orientata a garantire la partecipazione qualificata al mercato del lavoro, valorizzando tutte le diverse modalità e i dispositivi previsti dalle norme;
Richiamata la propria deliberazione n. 2022/2021 “Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali - art. 22, L.R. N. 17/2005 e ss.mm.ii. Approvazione del nuovo schema di Convenzione Quadro regionale” con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione Quadro - tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali - al fine di garantire l’attuazione di quanto disposto all’art. 22 della Legge regionale n. 17/2005;
Considerato che nella Convenzione Quadro di cui alla sopracitata propria deliberazione n. 2022/2021, in attuazione del comma 3 dell’art. 22 della Legge Regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., vengono dettagliati obiettivi, finalità, modalità, durata e condizioni per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro;
Visto in particolare l’art. 16 “Durata della Convenzione Quadro”, della sopra richiamata Convenzione di cui alla propria deliberazione n. 2022/2021, nel quale è stabilito, in accordo tra le parti, che “La durata della presente convenzione è di 36 mesi a decorrere dall’1/1/2022. Qualora al termine di tale periodo non si sottoscriva una nuova Convenzione Quadro, la presente potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi”;
Dato atto che, in ordinaria amministrazione, con la propria deliberazione n.1897/2024 “Proroga dei termini della convenzione quadro regionale "Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali - art. 22, L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii." di cui alla DGR n. 2022/2021” è stato disposto di prorogare di 6 mesi il termine della durata della Convenzione Quadro di cui alla propria deliberazione n. 2022/2021, in applicazione di quanto previsto dall’ art. 16 della medesima Convenzione;
Valutato opportuno, sulla base degli esiti conseguiti, non essendo state evidenziate criticità dell’attuazione e acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita tramite procedura scritta - ai sensi della L.R. 12/2003 e ss.mm.ii.- i cui esiti sono conservati agli atti della Segreteria dell’Assessorato alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili, di proseguire nell'attuazione dell’art. 22, L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii in attuazione di quanto disposto dalla propria deliberazione n. 2022/2021 e ss.mm.ii. prorogando il termine dell’attuazione degli ulteriori sei mesi;
Informate nel merito le Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH;
Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Visti:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 2335/2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 2077/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
Viste, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia” e s.m.;
- n. 2360/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
- n. 2319/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376/2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.”;
- n. 2378/2024 “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;
- n. 110/2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- n. 608/2025 “Proroga incarichi di Direzione generale e di Agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”;
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 80/2023 “Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
- la determinazione dirigenziale n. 5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
- la determinazione dirigenziale n. 1652/2023 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese” con la quale si è proceduto, tra l’altro, al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore “Educazione, istruzione, Formazione, Lavoro”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili;
1. di prorogare di sei mesi, pertanto fino al 31/12/2025, i termini di durata disposti con la propria deliberazione n.1897/2024 della “Convenzione Quadro per programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.” tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, di cui alla propria deliberazione n. 2022/2021 così come ;
2. di confermare quanto già disposto con la propria deliberazione n. 2022/2021, che alla sottoscrizione delle Convenzioni trilaterali, definite sulla base della Convenzione Quadro di cui al punto 1., che si renderanno necessarie a livello territoriale per l’avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali, provvederanno i Dirigenti competenti dell’Agenzia regionale per il lavoro, sulla base dello schema approvato dal Direttore della medesima, tenuto conto delle competenze attribuite all’Agenzia regionale per il Lavoro dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 e ss.mm.ii.;
3. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it