n.1 del 04.01.2023 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 - Azienda Agricola Montesissa di Montesissa Francesco e C. Società semplice enunciabile anche Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. Rinnovo concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto Piacentino (PC), frazione Rezzano, località Buffalora, ad uso promiscuo agricolo (irrigazione di soccorso del vigneto, lavaggio cantine ed attrezzature) - Proc. PCPPA0921 - SINADOC 34470/2022

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire all’Azienda Agricola Montesissa di Montesissa Francesco e C. Società Semplice enunciabile anche Azienda Agricola Montesissa Francesco S.S. – C.F. e P.I.V.A 01347630335, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC PPA0921, ai sensi del l’ art. 27 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso promiscuo agricolo (irrigazione di soccorso del vigneto, lavaggio cantine ed attrezzature);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 30;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 66.058; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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