n.113 del 20.05.2015 periodico (Parte Seconda)
Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la legge regionale del 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti”;
- la deliberazione di Giunta regionale dell’11 febbraio 2013, n. 135 relativa alla determinazione del corrispettivo di smaltimento per i rifiuti urbani ed assimilati in attuazione all’art. 16 della L.R. n. 23 del 2011;
- la circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare con la quale viene dichiarata la cessazione dell’efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;
- la deliberazione di Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 103 “Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006.”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 24 marzo 2014, n. 380 “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani.”;
- il decreto legge del 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.”, convertito con legge dell’11 novembre 2014, n. 164;
Premesso che:
- l’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011 prevede che l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) relativamente agli impianti privati in cui si svolgono operazioni di smaltimento di cui all’art. 183, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell’Allegato C, Parte IV, del medesimo decreto definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa sulla base di criteri regionali;
- con la DGR n. 135 del 2013 è stata approvata la direttiva “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la DGR n. 380 del 2014 ha apportato delle modifiche alla suddetta direttiva e ne ha limitato la validità applicativa al solo anno di regolazione 2014;
- con la DGR n. 380 del 2014 è stato, inoltre, dato mandato alla Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa di costituire un gruppo di lavoro interistituzionale con il compito di redigere un documento tecnico al fine di fornire gli elementi necessari per l’adozione di una nuova direttiva di aggiornamento della DGR n. 135 del 2013, analizzando, anche sulla base di simulazioni condotte utilizzando i dati ATERSIR ed i dati del PRGR, i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi tra la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e quella relativa ai rifiuti speciali;
Dato atto che:
- con determinazione n. 7794 del 10 giugno 2014 è stato costituito il gruppo di lavoro interistituzionale per l’adozione di una nuova direttiva di aggiornamento della DGR n. 135 del 2013, composto da rappresentanti degli enti locali interessati e delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali regionali;
- che in data 17 dicembre 2014 è stata depositata agli atti della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa la relazione finale del sopraccitato gruppo di lavoro interistituzionale con protocollo NP.2014.0015377;
Ritenuto, quindi, opportuno:
- individuare un corrispettivo unico di smaltimento per i rifiuti urbani ed assimilati relativo agli impianti, di cui all’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011, oggetto di conferimento dei rifiuti per area di gestione ovvero per bacino di affidamento;
- prevedere che il corrispettivo di smaltimento possa anche essere definito a livello maggiore dell’area di gestione o del bacino di affidamento nel caso in cui siano presenti dei poli impiantistici integrati di proprietà unica;
- prevedere che, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e del D.P.R. n. 158 del 1999, il ricavo derivante dall’applicazione del corrispettivo di smaltimento nel bacino di riferimento debba garantire la copertura di tutti i costi di smaltimento relativi ai rifiuti urbani ed assimilati;
- prevedere, inoltre, che il corrispettivo di smaltimento per i rifiuti urbani ed assimilati sia definito sulla base di dati di preventivo e che debba essere garantito il principio del conguaglio, ad oggi annuale per effetto del D.P.R. n. 158/99, ma in generale con periodicità coerente con la normativa tariffaria vigente;
- stabilire che l’incremento annuo massimo del corrispettivo di smaltimento in applicazione dei criteri di calcolo della presente direttiva è pari al 10% e che in caso di superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avvenga negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10% ed il riconoscimento degli interessi legali;
- stabilire, inoltre, che nel caso di cui al punto precedente ATERSIR possa autorizzare il superamento del limite del 10% qualora non sia possibile il recupero dei costi oltre soglia in un periodo massimo di 5 anni nonché il superamento del limite del 10% nell’anno di regolazione per un ammontare equivalente all’eventuale riduzione dell’insieme delle altre componenti tariffarie di costo, e possa altresì graduare il decremento del costo dello smaltimento derivante dall’applicazione della presente direttiva;
- prevedere che il valore del potere calorifico inferiore medio dei rifiuti urbani ed assimilati (PCI) utilizzato per il calcolo del coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da vendita di energia termica ed elettrica kET,EE, definito nella presente direttiva, sia aggiornato sulla base di indagini campionarie svolte da ARPA annualmente con atto del Direttore Generale competente della Regione Emilia-Romagna;
- prevedere che i gestori si impegnino a gestire nel modo più efficiente gli impianti di smaltimento e a mettere in atto tutte le azioni possibili ai fini dell'ottenimento degli incentivi da fonti rinnovabili;
Considerato che:
- con nota protocollo PG.2015.0160877 del 13/3/2015 è stata effettuata la consultazione formale relativamente alla proposta di direttiva “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011”;
- sono state acquisite agli atti le osservazioni inviate da ATERSIR, da Confservizi Emilia-Romagna, dal Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, da Federconsumatori Emilia-Romagna e dai Comuni di Coriano, Ferrara, Forlì e Rimini;
- le osservazioni pervenute sono state analizzate e sulla base di quelle considerate accoglibili si ritiene di:
- escludere dall'applicazione della presente direttiva gli impianti che, benché autorizzati con codice D15, sono in realtà funzionali al sistema di raccolta (stazioni di trasbordo) e considerare solamente gli impianti di stoccaggio autorizzati D15, anche non adiacenti al sistema impiantistico di smaltimento finale, ma funzionali a detto sistema (utilizzati ad esempio in caso di fermi impianto); i rifiuti urbani ed assimilati in uscita da detti impianti devono essere conferiti agli impianti finali nel rispetto dei flussi pianificati, salvo deroghe dovute ai fermi impianto;
- specificare che in caso di impianti che trattano sia rifiuti urbani ed assimilati sia rifiuti speciali il costo di impianto debba essere lo stesso per entrambe le tipologie, a parità di trattamenti a cui sono soggetti, e che l'eventuale applicazione ai rifiuti speciali in ingresso, soggetti al libero mercato, di costi inferiori a quelli effettivi non può influire sul costo impiantistico dei rifiuti urbani ed assimilati; conseguentemente i costi attribuibili al trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati possono essere solo quelli previsti in relazione ai quantitativi pianificati nei pertinenti strumenti ovvero sulla base di provvedimenti amministrativi;
- specificare che per quanto concerne gli oneri di disagio ambientale, previsti dalla normativa e nel rispetto della stessa, ATERSIR dovrà preventivamente autorizzare (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento e che tra le misure ed interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall’impianto di smaltimento siano riconoscibili gli interventi preventivi/riduttivi dell’emissione di CO2 e polveri o, più in generale, dell’inquinamento atmosferico connessi alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani ed al raggiungimento di una raccolta differenziata al di sopra dei limiti di legge;
- prevedere l'applicazione di opportuni coefficienti di efficientamento dei costi operativi degli impianti di smaltimento;
- sostituire al punto 4 "costo del capitale di debito e del capitale di rischio" con "remunerazione del capitale investito" in coerenza col DPR n.158 del 1999;
- nel calcolo del coefficiente kIFR di attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili totali ai rifiuti solidi urbani ed assimilati considerare la sommatoria degli ammortamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall’anno di regolazione "n" all'anno previsto per l'esaurimento degli ammortamenti nel piano industriale di ciascun impianto anziché all’anno coincidente con l’ultimo anno della pianificazione vigente relativa al conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l’impianto, prevedendo in questo caso specifico un eventuale conguaglio qualora il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati cessi prima del periodo di ammortamento dell'impianto per effetto della pianificazione vigente;
- prevedere un monitoraggio triennale, sulla base dei dati forniti da ATERSIR, dell'applicazione della presente direttiva;
Ritenuto, quindi, opportuno approvare le nuove disposizioni in materia di definizione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare la direttiva “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011”, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Direttore generale pro tempore competente per materia a determinare con proprio atto l’aggiornamento del potere calorifico inferiore medio dei rifiuti urbani ed assimilati (PCI) utilizzato per il calcolo del coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da vendita di energia termica ed elettrica kET,EE, sulla base di indagini campionarie svolte da ARPA annualmente;
3. di prevedere un monitoraggio triennale, sulla base dei dati forniti da ATERSIR, dell'applicazione della presente direttiva;
4. di pubblicare integralmente la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.