SUPPLEMENTO SPECIALE N.15 DEL 12.02.2015

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto disposto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, riconosce il giorno 10 febbraio quale "Giorno del ricordo", al fine di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, giuliani e dalmati del secondo dopoguerra.

2. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dell'ONU e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

3. Le attività di cui all'articolo 2 della presente legge sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.

4. La Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2

Attività

1. Le attività promosse dalla Regione Emilia-Romagna possono riguardare:

a) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata e dell'insediamento delle loro comunità in Emilia-Romagna;

b) le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata;

c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;

d) i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) le manifestazioni celebrative sia nel territorio emiliano romagnolo sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia istriana, giuliana e dalmata, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati presenti nel territorio emiliano-romagnolo;

f) le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano ispirate alle finalità ed ai principi di cui al-
l'articolo 1.

Art. 3

Contributi

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Giunta regionale eroga contributi in favore delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di lucro che contengano, tra le proprie finalità statutarie, quelle indicate all'articolo 1 della presente legge.

2. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

Art. 4

Commemorazione ufficiale nell'Aula Assembleare del "Giorno del ricordo"

1. Il giorno 10 febbraio di ogni anno la Regione Emilia-Romagna commemora, con manifestazione ufficiale nell'Aula assembleare, il "Giorno del ricordo", su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa.

Art. 5

Enti Locali

1. I Comuni, le Provincie, la Città Metropolitana di Bologna, come previsto dalla presente legge per la Regione Emilia-Romagna, si impegnano a commemorare il 10 Febbraio di ogni anno l’eccidio delle foibe e l’esodo tramite una commemorazione ufficiale nelle rispettive aule consigliari e con ulteriori iniziative coinvolgendo esuli e parenti di esuli nonché tutta la cittadinanza.

2. La Regione Emilia-Romagna, dal momento della promulgazione della presente legge, vigila che quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sia ottemperato in tutte le Amministrazioni citate nel medesimo.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BURERT.

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