n.170 del 08.06.2022 periodico (Parte Seconda)
Individuazione degli impianti di compostaggio/digestione anaerobica di cui al MTR-2 di ARERA
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge Regionale del 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la Deliberazione n. 2265 del 27/12/2021 di adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la proposta di Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) pubblicata in data 16/3/2022 per l’avvio della fase di consultazione pubblica;
Richiamato l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017, che attribuisce ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti ed in particolare quelle di:
- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. F);
- “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. G);
Premesso che con la richiamata Delibera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che:
- disciplina la determinazione delle tariffe di ingresso agli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e ha previsto una programmazione economico - finanziaria con un aggiornamento a cadenza biennale (anno 2023) ed un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025;
- prevede all’art. 3.2 la classificazione degli impianti di chiusura del ciclo, in tre diverse tipologie, come “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”;
- definisce all’art. 21.4 dell’allegato la fissazione dei criteri di accesso agli impianti di chiusura del ciclo ed in particolare per:
- gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”, l’applicazione di una regolazione tariffaria tout court;
- gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, l’applicazione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, l’assenza di una regolazione tariffaria tout court, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti, nonché disincentivi per chi conferisce in discarica o ad incenerimento senza recupero di energia;
- all’art.6 prevede:
- l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, da parte delle Regioni, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso;
- l’esplicitazione, in sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;
- la distinzione dei flussi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
- l’individuazione dei soggetti che si prevede conferiscano agli impianti come da classificazione sopra riportata;
- individua come impianti di chiusura del ciclo gli impianti di termovalorizzazione, le discariche e gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
Considerato che con la propria deliberazione n. 2032 del 29 novembre 2021 la Giunta ha:
- individuato gli impianti di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica, distinguendo tra quelli “integrati” e quelli “minimi” nonché gli impianti intermedi ad essi afferenti;
- delegato l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) quale “Soggetto competente” di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif;
- rimandato a successivo provvedimento l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica nonché l’eventuale quantificazione, per ciascuno di essi, dei relativi flussi di prossimità;
Considerato inoltre che:
- la Proposta di Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) evidenzia la centralità dei principi cardine di autosufficienza e prossimità, prevedendo che i rifiuti organici debbano essere gestiti all’interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, così da limitarne il più possibile la movimentazione in ragione delle loro caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità;
- sulla base della produzione di rifiuto organico prevista dagli scenari del Piano di Gestione dei Rifiuti 2022-2027 e della dotazione impiantistica regionale, emerge un sostanziale equilibrio tra il fabbisogno di smaltimento e la capacità di trattamento di tale tipologia di rifiuti;
Ritenuto pertanto, in ragione delle riconosciute condizioni previste dal MTR-2, di dover procedere all’individuazione degli impianti minimi di compostaggio/digestione anaerobica;
Dato atto che nell’ambito della fase istruttoria del procedimento:
- a seguito della propria sopra richiamata Delibera n. 2032 del 29 novembre 2021, sono stati condotti approfondimenti mediante confronto con i gestori del servizio integrato dei rifiuti al fine di individuare gli impianti, presenti sul territorio regionale, dedicati anche al trattamento della FORSU raccolta all’interno dei bacini gestionali dell’Emilia-Romagna;
- sono stati tenuti in considerazione sia gli impianti già in esercizio, sia quelli attualmente autorizzati, la cui attivazione risulta prevista in corso d’anno;
- sulla base della produzione di rifiuto organico prevista dagli scenari del Piano di Gestione dei Rifiuti 2022-2027, in applicazione del principio di prossimità ed in continuità con quanto emerso dalla rilevazione della gestione dell’anno 2021, sono stati stimati, in prima istanza, i quantitativi di rifiuto organico (codice EER 20.01.08) per i quali ciascuno degli impianti individuati potrà essere impegnato (nei limiti della capacità autorizzata) dal servizio pubblico ai fini della chiusura del proprio ciclo;
Dato altresì atto che in relazione alle evidenze emerse durante i confronti svolti con i gestori si è pervenuti all’individuazione dei criteri da utilizzare per la determinazione dei flussi ai singoli impianti:
- i flussi sono stimati sulla base della produzione di rifiuto organico prevista dagli scenari del Piano di Gestione dei Rifiuti 2022-2027;
- per l’anno 2022 si tiene conto dei contratti in essere tra i gestori del servizio e gli impianti anche se localizzati fuori Regione;
- i rifiuti organici prodotti nei Comuni sede di impianto sono destinati prioritariamente e, ove tecnicamente possibile, presso gli impianti stessi, ad eccezione del caso in cui il gestore del servizio di raccolta operante abbia già realizzato un impianto per la chiusura del ciclo della frazione raccolta;
- i flussi sono allocati applicando il principio di prossimità e pertanto nessun flusso è definito di non prossimità ai fini dell’applicazione della tariffa al cancello del MTR-2. Ciò vale anche per i flussi di rifiuti indifferenziati;
- la prossimità è verificata tenendo conto della distanza tra il baricentro del Comune e la sede dell’impianto minimo tenendo anche conto della percorrenza sulla viabilità;
Dato atto, inoltre, che il procedimento si è articolato nel seguente iter:
- in data 31/3/2022 è stato avviato formalmente il procedimento per l’individuazione degli impianti minimi, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, mediante la trasmissione di una specifica comunicazione ai seguenti soggetti gestori: Sogliano Ambiente S.p.A. (P.G. 2022.324079), Salerno Pietro S.r.l. (P.G. 2022.324075), La città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l. (P.G. 2022.324069), Maserati Energia S.r.l. (P.G. 2022.324065), Iren Ambiente S.r.l. (P.G. 2022.324061), Herambiente S.p.A. (P.G. 2022.324058), Aimag S.p.A. (P.G. 2022.324057);
- è stato fissato in 20 giorni, dalla data di trasmissione della citata comunicazione, il termine ultimo per l’esercizio dei diritti previsti dalla L. 241/1990 e dall’art. 21 della Legge Regionale n. 32/1993, ossia in particolare la possibilità di presentare documenti, memorie, e di chiedere di essere ascoltati su fatti rilevanti ai fini della decisione;
- nel citato periodo di 20 giorni sono state formulate osservazioni da parte di: Maserati Energia S.r.l. (P.G. 2022.389038), La città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l. (P.G. 2022.366651), Sogliano Ambiente S.p.A. (P.G. 2022.374624), Herambiente S.p.A. (P.G. 2022.382288), Aimag S.p.A. (P.G. 2022.372674);
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nella prima parte del mese di aprile sono stati condotti specifici incontri con i gestori del servizio integrato rifiuti e con i titolari degli impianti individuati come “minimi” che ne avevano fatto richiesta;
- nel corso di tali riunioni è stato tra l’altro richiesto ai gestori del servizio di comunicare gli eventuali contratti in essere per l’anno 2022, al fine di tenerne conto nelle valutazioni sui flussi da destinare agli impianti minimi;
- successivamente a tali riunioni sono state ricevute le seguenti comunicazioni da parte dei gestori del servizio integrato dei rifiuti: Iren Ambiente S.r.l. (P.G. 2022.391244), S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. (P.G. 2022.431006), Alea ambiente S.p.A. (P.G. 2022.431311), Clara S.p.A. (P.G. 2022.431387 e P.G. 2022.431580), Geovest S.r.l. (P.G. 2022.431293);
- sulla base delle comunicazioni ricevute, in cui erano indicati anche i contratti in essere per l’anno 2022 riguardanti anche conferimenti presso impianti siti fuori Regione, sono stati aggiornati i flussi di rifiuti precedentemente stimati con la quantificazione dei rifiuti organici da conferire nelle annualità 2022-2023 presso ognuno degli impianti di gestione individuati. Tali flussi, articolati per singolo bacino gestionale di provenienza, sono riportati in Allegato 1) alla presente delibera;
- in data 12/5/2022 tali dati sono stati comunicati formalmente ai gestori degli impianti minimi individuati (Sogliano Ambiente S.p.A. - P.G. 2022.460046, Salerno Pietro S.r.l. - P.G. 2022.460030, La città Verde Soc. Coop. Sociale a r.l. - P.G. 2022.460010, Maserati Energia S.r.l. - P.G. 2022.459981, Iren Ambiente S.r.l. - P.G. 2022.459910, Herambiente S.p.A. - P.G. 2022.459887, Aimag S.p.A. - P.G. 2022.459860) e trasmessi mediante comunicazione semplice ai gestori del servizio integrato dei rifiuti;
Ritenuto opportuno che:
- ai flussi di rifiuti organici allocati possano essere aggiunti quelli di sfalci e potature (codice EER 20.02.01) necessari per stabilizzare la frazione organica, per i quali gli impianti individuati sono prenotati dal servizio pubblico per la chiusura del proprio ciclo. Il quantitativo di rifiuto derivante da sfalci e potature dovrà provenire da uno dei gestori della raccolta del servizio pubblico per essere conteggiato nell’ambito della tariffa regolata;
- sia prevista una flessibilità del 20% rispetto ai quantitativi di rifiuto organico individuati per tenere conto, ad esempio, delle fluttuazioni legate alla stagionalità del rifiuto, di fattori logistici quali le fermate impiantistiche e degli imprevisti;
Dato atto che:
- con riferimento all’annualità 2022, l’individuazione degli impianti è da intendersi su base annuale e quindi a partire dal 1 gennaio, mentre l’individuazione dei flussi ha decorrenza dal 1 luglio 2022; pertanto i quantitativi di rifiuti riportati in Allegato 1) relativi al 2022, fatti salvi eventuali contratti in essere, dovranno essere dimezzati poiché riproporzionati sulle sole mensilità di riferimento;
- i quantitativi prenotati dal sistema pubblico possono essere aggiornati in corso d’anno sulla base della reale produzione dei rifiuti organici;
Ritenuto inoltre di:
- prevedere il monitoraggio in corso d’anno dei rifiuti organici (codice EER 20.01.08) e di sfalci e potature (codice EER 20.02.01) e l’eventuale aggiornamento della programmazione dei flussi di cui al presente atto;
- integrare la propria deliberazione n. 2147 del 10 dicembre 2018 introducendo la rilevazione semestrale anche per i rifiuti organici (codice EER 20.01.08) e di sfalci e potature (codice EER 20.02.01);
- prevedere che i gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica concordino, sulla base della programmazione di cui al presente atto, un cronoprogramma dei conferimenti su base mensile e che, in caso di scostamenti significativi, gli stessi ne diano congiuntamente pronta comunicazione alla Regione (Area Rifiuti e bonifica siti contaminati servizi pubblici dell'ambiente). Ai gestori degli impianti “minimi” è consentito, conseguentemente, utilizzare in autonomia la quota dello scostamento rilevato e comunicato;
- prevedere che entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale possa modificare con deliberazione la programmazione dei flussi qualora emergano, dalle risultanze del monitoraggio o dalle comunicazioni di cui al punto precedente, significativi scostamenti;
Valutato che, in conseguenza di quanto previsto dal MTR-2, non possa più trovare applicazione l’art. 3 commi 8 e 8-bis della L.R. 16/2015 per i rifiuti organici (codice EER 20.01.08) e di sfalci e potature (codice EER 20.02.01) rientranti nel campo di applicazione della presente delibera;
Dato atto che ATERSIR, con nota P.G. 2022.0456629, in relazione a quanto disposto con delibera n. 2032 del 29 novembre 2021 circa l’individuazione degli impianti “integrati” di termovalorizzazione e relativi impianti “intermedi”, ha comunicato che “nel caso specifico di Iren Ambiente [...] la classificazione degli inceneritori come impianti minimi (e non integrati) risulta perfettamente coerente con l'analoga definizione a valere per gli impianti di compostaggio e digestione anaerobica, che presentano un medesimo assetto proprietario e sono parimenti esclusi dal perimetro della concessione del servizio”;
Ritenuto conseguentemente necessario procedere ad un aggiornamento della precedente propria delibera n. 2032 del 29 novembre 2021 con riferimento all’individuazione degli impianti minimi, intermedi ed integrati di termovalorizzazione e discarica, relativamente agli impianti del solo gestore Iren Ambiente S.r.l., prevedendone la classificazione come impianti “minimi”;
Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:
- la Legge regionale 26/11/2001, n.43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 7/3/2022, rispettivamente “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” e “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, entrambe con decorrenza dal 1/4/2022;
- la propria deliberazione n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di disporre che l’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione individua gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica a partire dal 1 gennaio 2022 nonché la quantificazione per ciascuno di essi dei relativi flussi di prossimità per gli anni 2022 (decorrenti dal 1 luglio 2022) e 2023. Con riferimento all’annualità 2022 i quantitativi, fatti salvi eventuali contratti in essere, dovranno essere dimezzati in quanto riproporzionati sulle sole mensilità di riferimento;
2) di disporre altresì che ai flussi di rifiuti organici allocati possano essere aggiunti quelli di sfalci e potature (codice EER 20.02.01) necessari per stabilizzare la frazione organica, per i quali gli impianti individuati sono prenotati dal servizio pubblico per la chiusura del proprio ciclo. Il quantitativo di rifiuto derivante da sfalci e potature dovrà provenire da uno dei gestori della raccolta del servizio pubblico per essere conteggiato nell’ambito della tariffa regolata;
3) di prevedere una flessibilità del 20% rispetto ai quantitativi di cui al punto 1) per tenere conto, ad esempio, delle fluttuazioni legate alla stagionalità del rifiuto e di fattori logistici quali le fermate impiantistiche;
4) di dare atto che in conseguenza di quanto previsto dal MTR-2, non trova più applicazione l’art. 3 commi 8 e 8-bis della L.R. 16/2015 per i rifiuti organici (codice EER 20.01.08) e di sfalci e potature (codice EER 20.02.01) rientranti nel campo di applicazione della presente delibera;
5) di disporre altresì che l’Allegato 2) Elenco degli impianti di termovalorizzazione e discarica “minimi”, “integrati” e “intermedi”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, supera e sostituisce l’Allegato 5) della Delibera n. 2032 del 29 novembre 2021;
6) di stabilire che i flussi di rifiuti indifferenziati e quelli avviati a compostaggio/digestione anaerobica sono allocati secondo il principio di prossimità e pertanto nessun flusso è da considerarsi non di prossimità;
7) di stabilire che i gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica concordino, sulla base della programmazione di cui al presente atto, un cronoprogramma dei conferimenti su base mensile e che, in caso di scostamenti significativi, gli stessi ne diano congiuntamente pronta comunicazione alla Regione. Ai gestori degli impianti “minimi” è consentito, conseguentemente, utilizzare in autonomia la quota dello scostamento rilevato e comunicato;
8) di prevedere il monitoraggio in corso d’anno dei rifiuti organici (codice EER 20.01.08) e di sfalci e potature (codice EER 20.02.01) e l’eventuale aggiornamento della programmazione dei flussi di cui al presente atto;
9) di integrare la propria deliberazione n. 2147 del 10 dicembre 2018 introducendo, al punto b) del paragrafo 4.2.3 e al punto b) del paragrafo 4.3.3 dell’Allegato, la rilevazione semestrale anche per i rifiuti organici (codice EER 20.01.08) e di sfalci e potature (codice EER 20.02.01);
10) di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), ad ATERSIR, ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai gestori degli impianti individuati negli Allegati 1) e 2);
11) di prevedere che nell'ambito degli aggiornamenti relativi alle annualità 2024-2025, e anche successivamente, si terrà conto, per l’individuazione degli impianti minimi, dell’andamento del mercato, del valore delle tariffe regolate, della presenza di impianti e della capacità di trattamento rispetto al fabbisogno regionale;
12) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
13) di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.