n.295 del 05.10.2016 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di verifica (Screening) per il progetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi a servizio del cantiere di completamento della variante generale alla S.P. 569 e realizzazione delle varianti alla S.P. 27 Valle del Samoggia e alla S.P. 78 Castelfranco-Monteveglio" sito in Comune di Valsamoggia (BO). Proponente: Ecogest Srl (Titolo II della L.R. 9/99).
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere il progetto proposto dalla Azienda ECOGEST S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati e poco significativi impatti a fronte di un riutilizzo di rifiuti non pericolosi in alternativa all'utilizzo di materiali pregiati per la realizzazione di sottofondi stradali, dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) di stabilire che il gestore dovrà presentare istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato ad ARPAE - SAC di Bologna all'avvio del procedimento;
d) di trasmettere la presente deliberazione alla Azienda Proponente ECOGEST S.r.l., ad ARPAE – SAC e ARPAE – Distretto di Montagna, al SUAP Comune di Valsamoggia, all’AUSL DSP di Bologna;
e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente atto.