n. 147 del 27.10.2010 periodico (Parte Seconda)

Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio

IL DIRETTORE

Visti:

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che dispone il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;

- il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 che ha introdotto significative modifiche al decreto precitato, compreso l’art. 41, in materia di “Sorveglianza sanitaria”; 

- l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato, che prevede, al comma 4 secondo periodo, che «Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.»;

Visti inoltre, per quanto riguarda l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope:

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” che all’art. 125 stabilisce che:

  1. «Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
  3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 5.164 a euro 25.822»;

- l’art. 124 comma 1 del decreto da ultimo citato che prevede che «I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.»;

- il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007, n. 99/CU e l’Accordo sancito nell’ambito della medesima Conferenza il 18 settembre 2008, recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007”;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1109 del 27 luglio 2009 recante “Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato-Regioni 18/9/2008): modificazioni ed integrazioni alla DGR 170/2009”, che ha sostituito la delibera di Giunta del 23 febbraio 2009 n. 170, avente ad oggetto “Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato-Regioni 18/9/2008): indicazioni operative”;

Visti invece, per quanto riguarda l’assunzione di alcol:

- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- in particolare l’articolo 15 “Disposizioni per la sicurezza sul lavoro” della legge da ultimo citata che dispone, tra l’altro:

«1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. »

- il provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 16 marzo 2006 n. 2540, recante: “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;  

Valutato necessario, nella propria veste di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii e della delibera di Giunta regionale n. 2353 del 28 dicembre 2009 recante “Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell’Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.”:

 - dare attuazione alle disposizioni di legge e di atti generali sopra richiamate in materia di divieti di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope ai fini della sicurezza in ambiente lavorativo, definendo procedure di prevenzione e misure rivolte a tutelare l’incolumità dei lavoratori e di terze persone da possibili eventi infortunistici, collegati allo svolgimento di specifiche mansioni lavorative a rischio presso la Regione Emilia-Romagna;

- individuare un percorso di attuazione graduale che preveda:

a) l’individuazione delle categorie di personale che in Regione sono sottoposte a rischio, in relazione all’uso di sostanze oggetto del presente provvedimento (alcol o sostanze psicotrope /stupefacenti;

b) l’individuazione, tramite adeguata ricognizione, dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra;

c) l’attività di informazione e formazione dei lavoratori interessati;

d) la sottoposizione degli stessi, dopo la partecipazione al percorso informativo, alla sorveglianza sanitaria, con segnalazione dei nominativi al medico competente dell’Ente;

Valutato pertanto di dover approvare le “Disposizioni in ordine al divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori assegnati a mansioni a rischio” (Allegato A) e le “Disposizioni in ordine al divieto di assumere sostanze stupefacenti e psicotrope a lavoratori assegnati a mansioni a rischio” (Allegato B), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Atteso che il presente atto è stato oggetto:

- di consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

- di informazione preventiva alle rappresentanze sindacali;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1. di approvare i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente atto:

a) “Disposizioni in ordine al divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori assegnati a mansioni a rischio” (Allegato A);

b) “Disposizioni in ordine al divieto di assumere sostanze stupefacenti e psicotrope a lavoratori assegnati a mansioni a rischio” (Allegato B);

2. di stabilire che il presente atto sia comunicato ai datori di lavoro delle Agenzie regionali e dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), che operano con personale regionale distaccato, per l’adozione di atti generali coerenti in materia; 

3. di disporre che la determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nel sito web istituzionale, in considerazione della sua rilevanza generale.

Il Direttore generale

Lorenzo Broccoli 

Allegato A)   

Disposizioni in ordine al divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori assegnati a mansioni a rischio

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si rivolgono ai collaboratori regionali, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro, che svolgono le attività lavorative, come sotto individuate, che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

Resta fermo l’obbligo per tutti i lavoratori di astenersi dall’effettuare la propria prestazione lavorativa sotto l’effetto di bevande alcoliche, in modo tale da impedire o ostacolare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

E’ fatto divieto assoluto di assunzione, durante la prestazione lavorativa, di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di effettuare la propria prestazione sotto l’effetto delle medesime, ai lavoratori che svolgono le seguenti attività lavorative a rischio, di seguito individuate e correlate a quelle elencate nell’all. I dell’Intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 16/3/2006, n. 2540:

 A. mansioni che prevedono la guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori);

B. mansioni che vengono espletate dal collaboratore regionale attraverso l’utilizzo non saltuario di mezzi di trasporto per cui è richiesta la patente di tipo B, C, D, E – (ad esempio: tecnici e tecnici di vigilanza dei Servizi Tecnici di Bacino, verificatori, autisti, ecc.. che utilizzano l’ auto in modo sistematico quale mezzo necessario per l’espletamento dell’attività lavorativa);

C. mansioni che prevedono lavori in quota oltre i 2,0 m di altezza (i tecnici che svolgono attività nei cantieri e i tecnici di vigilanza);

D. mansioni relative ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni (ad esempio: coordinatori per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione dei lavori).

Si precisa che si intende per “bevanda alcolica”, ai sensi dell’art. 1 della L. 125/2001, ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per “bevanda superalcolica” ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. 

2. Ricognizione interna  

Il datore di lavoro effettua, attraverso l’Area Prevenzione e Protezione e i referenti per la sicurezza, una adeguata ricognizione presso i “dirigenti”, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della delibera di Giunta regionale n. 2353/2009, delle strutture regionali, per individuare i lavoratori che rientrano nelle categorie a rischio, come elencate all’art. 1.   

I “dirigenti” medesimi sono tenuti inoltre, sotto la loro responsabilità, successivamente a questa prima ricognizione, a trasmettere tempestivamente le variazioni intervenute, a seguito di nuove assunzioni, cessazioni dal servizio, cambiamento di mansioni e simili, all’Area Prevenzione e Protezione. 

3. Processo di informazione e formazione  

La Regione garantisce adeguata divulgazione del presente atto ai dipendenti, anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.

L’ Amministrazione avvia un idoneo percorso informativo, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., rivolto ai lavoratori rientranti nelle specifiche categorie a rischio, prima della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria.

L’Amministrazione inoltre organizza un percorso formativo, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., per favorire l’acquisizione di conoscenze approfondite, utili alla comprensione delle conseguenze derivanti dal consumo e dall’abuso di sostanze alcoliche, nonché di competenze adeguate al fine di adottare stili comportamentali idonei a garantire la salute e la sicurezza per se stessi e i terzi. 

4. Sorveglianza sanitaria   

Dopo il percorso informativo citato all’art. 3, il datore di lavoro segnala al medico competente i nominativi dei lavoratori rientranti nelle categorie a rischio di cui all’art.1 per i controlli sanitari. 

Il medico competente, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del Decreto legislativo n. 81/2008 in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria richiamate nel medesimo comma, verifica l’assenza di condizioni di alcol dipendenza, secondo lo specifico “Protocollo sanitario” che sarà cura del medesimo specialista definire. 

Le procedure verranno espletate in modo tale da assicurare la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non rappresenteranno, in alcun modo, strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

I lavoratori a tempo indeterminato affetti da patologie alcolcorrelate, che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo del trattamento riabilitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni e dell’art. 15 comma 3 della L. 30 marzo 2001, n. 125. 

5. Responsabilità e sanzioni 

I “dirigenti” e “preposti”, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2353/2009, che constatino in un lavoratore, adibito a una attività a rischio secondo l’art.1, un modo d’agire o alcuni sintomi fisici indicativi di uno stato alterato per abuso di bevande alcoliche hanno l’obbligo, ognuno per le proprie competenze, di inibirgli di continuare a svolgere le mansioni a rischio al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore stesso e dei terzi. 

I lavoratori, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l’obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite, oltre che dal datore di lavoro, anche da dirigenti e preposti ai fini della sicurezza e salute individuale e collettiva e di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente. 

L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa vigente, costituisce inadempimento contrattuale e violazione del dovere di diligenza di cui all’ art. 2104 c.c.; tale violazione determina, a parte le responsabilità penali e amministrative previste dalla legge, la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari espressamente previste dal Codice disciplinare inserito nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per violazione degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro. 

6. Disposizione di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente, e in particolare: 

- all’art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modifiche; 

- all’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”. 

Allegato B)

Disposizioni in ordine al divieto di assumere sostanze stupefacenti/psicotrope a lavoratori assegnati a mansioni a rischio  

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si rivolgono ai collaboratori regionali, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro, che svolgono le attività lavorative sotto individuate, che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. 

Resta fermo l’obbligo per tutti i lavoratori di astenersi dall’effettuare la propria prestazione lavorativa sotto l’effetto di stupefacenti, in modo tale da impedire o ostacolare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. 

E’ fatto divieto assoluto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai lavoratori che svolgono le attività sotto elencate e correlate a quelle elencate nell’all. I dell’Intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 30.10.2007, n. 99/CU: 

  1. conduzione di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E (es.: addetti della protezione civile); 
  2. conduzione di veicoli con trasporto di persone terze, assimilabile all’attività di servizio di noleggio con conducente (autisti regionali; conducenti della navetta regionale); 
  3. guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori). 

Le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al presente atto sono quelle richiamate nella delibera n. 1109 del 27 luglio 2009 recante “Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato-Regioni 18/9/ 2008): modificazioni ed integrazioni alla DGR 170/2009”. 

2. Ricognizione interna  

Il datore di lavoro effettua, attraverso l’Area Prevenzione e Protezione e i referenti per la sicurezza, una adeguata ricognizione presso i “dirigenti”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della delibera di Giunta regionale n. 2353/2009, delle strutture regionali, per individuare i lavoratori che rientrano nelle categorie a rischio, come elencate all’art. 1. 

I “dirigenti” medesimi sono tenuti inoltre, sotto la loro responsabilità, successivamente a questa prima ricognizione, a trasmettere tempestivamente le variazioni intervenute, a seguito di nuove assunzioni, cessazioni dal servizio, cambiamento di mansioni e simili, all’ Area Prevenzione e Protezione. 

3. Processo di informazione e formazione  

La Regione garantisce adeguata divulgazione del presente atto ai dipendenti, anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.

L’ Amministrazione avvia un idoneo percorso informativo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., rivolto ai lavoratori rientranti nelle specifiche categorie a rischio, prima della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria.

L’Amministrazione inoltre organizza un percorso formativo, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., per favorire l’acquisizione di conoscenze approfondite, utili alla comprensione delle conseguenze derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, compresi i rischi lavorativi per sé e terzi. 

4. Sorveglianza sanitaria  

Dopo il percorso informativo citato all’art. 3, il datore di lavoro segnala al Medico competente i nominativi dei lavoratori rientranti nelle categorie a rischio di cui all’art.1, per la sorveglianza sanitaria.

Il Medico competente, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del Decreto legislativo 81/2008 sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alle mansioni a rischio di cui trattasi, secondo il “Protocollo sanitario” che sarà cura del medesimo specialista definire, nel rispetto delle specifiche tecniche individuate dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta regionale del 27 luglio 2009 n. 1109, sopra richiamata. 

La responsabilità complessiva relativa al percorso per l’accertamento delle condizioni di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è del medico competente, per cui spetta a tale professionista l’individuazione del laboratorio di cui avvalersi per l’esecuzione degli esami tossicologici di screening e di conferma, tra quelli pubblici e privati autorizzati o accreditati, come previsto dalla delibera sopra richiamata. 

Si rinvia alla medesima delibera n. 1109/2009 anche per le specifiche tecniche e procedurali che dovranno essere seguite per gli accertamenti di primo grado, a cura del medico competente, e di secondo grado, a cura del Servizio Tossicodipendenza dell’Ausl di Bologna. 

Se il lavoratore è positivo all’accertamento di primo grado, in attesa dell’accertamento a cura del SERT, il lavoratore è comunque giudicato dal medico competente “temporaneamente inidoneo alla mansione”, e verrà sospeso dalla mansione a rischio, dal datore di lavoro, in via cautelativa. In ogni caso la sospensione cautelare dalla mansione a rischio non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, ma l’obbligatoria assegnazione ad altra mansione, non a rischio. 

Se l’ accertamento da parte del SERT evidenzia uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore verrà dichiarato “inidoneo alla mansione” e sarà tenuto a sottoporsi a un percorso di recupero, che renda possibile un successivo reinserimento lavorativo nella mansione. 

Il lavoratore ha diritto alle controanalisi, secondo le modalità e con le garanzie per il lavoratore precisate dalla più volte richiamata delibera n. 1109/2009. 

Le procedure di accertamento verranno espletate in modo tale da assicurare la privacy, il rispetto e la dignita’ della persona sottoposta ad accertamento e non rappresenteranno, in alcun modo, strumenti persecutori lesivi della liberta’ individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attivita’ lavorativa. 

In caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi a visita medica, il Medico competente informa il datore di lavoro, che ha l’obbligo di sospendere il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio, adibendolo ad una mansione diversa, ferme restando le sanzioni previste dall’ordinamento se l’inadempimento del lavoratore non è correlato a un giustificato motivo.

I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo del trattamento riabilitativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni. 

5. Responsabilità e sanzioni

I “dirigenti” e “preposti”, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2353/2009, che constatino in un lavoratore, adibito a una attività a rischio secondo l’art.1, un modo d’agire o alcuni sintomi fisici indicativi di uno stato alterato per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l’obbligo di inibirgli di continuare a svolgere le mansioni a rischio al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore stesso e dei terzi. 

I lavoratori, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l’obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite, oltre che dal datore di lavoro, anche da dirigenti e preposti ai fini della sicurezza e salute individuale e collettiva e di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico competente.><p>

L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa vigente, costituisce inadempimento contrattuale e violazione del dovere di diligenza di cui all’ art. 2104 c.c.; tale violazione determina, a parte le responsabilità penali e amministrative previste dalla legge, la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari espressamente previste dal Codice disciplinare inserito nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per violazione degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro. 

6. Disposizione di rinvio  

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente, e in particolare: 

- all’art. 41 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii; 

- agli artt. 124 e 125 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 

- alla deliberazione della Giunta regionale del delibera n. 1109 del 27 luglio 2009 recante “Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato-Regioni 18/9/2008): modificazioni ed integrazioni alla DGR 170/2009”.

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