n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto di "Energy Park di Faenza" localizzato a Faenza (RA) e proposto da Hera S.p.A.
(omissis)
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Energy Park Faenza” localizzato nel comune di Faenza proposto da Hera S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. ai fini del non incremento del rischio idraulico, tenuto conto che l’area oggetto d'intervento risulta caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), con tempi di ritorno critici compresi tra 50 anni e 100 anni, e preso atto che il progetto prevede una quota del tirante d’acqua di 50 cm rispetto alla quota media del piano di campagna circostante, in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle opere la quota di posa dei manufatti sensibili dovrà tener conto della quota suddetta. Prima della fine dei lavori di realizzazione dell’impianto, il proponente dovrà depositare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale appositi elaborati grafici accompagnati da breve relazione attestante il rispetto di quanto sopra;
2. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto agrivoltaico, dovranno essere realizzati i seguenti interventi di progetto a validità di mitigazione e di compensazione dell’impatto di progetto:
a. gli interventi di piantumazione previsti nel progetto Urban Forest, nel rispetto degli elaborati presentati e secondo quanto sarà definito nella successiva fase autorizzativa da apposito accordo / atto redatto in accordo con l’Unione della Romagna Faentina. Tale intervento dovrà anche prevedere la manutenzione dello stesso (innaffiatura/impianto a goccia e sostituzione delle piante disseccate);
b. le ulteriori piantumazioni previste dal progetto non comprese nell'intervento denominato Urban Forest sopra richiamato nel rispetto degli elaborati. Tale intervento dovrà anche prevedere la manutenzione dello stesso (innaffiatura/impianto a goccia e sostituzione delle piante disseccate);
tali interventi dovranno garantire una capacità di abbattimento/assorbimento delle emissioni in atmosfera almeno pari a quella riportata nel bilancio emissivo fornito dal proponente, ossia 10,69 t/anno di NO2, 0,28 t/anno di PM10, 88,32 t/anno di CO2 equivalente; ai fini dell’ottemperanza di tale prescrizione il proponente dovrà, sempre prima della messa in esercizio dell’impianto agrivoltaico, dare evidenza della realizzazione dei suddetti interventi attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazioni anche foto documentate, dichiarando il rispetto del bilancio emissivo sopra indicato, da presentare sia all’Unione della Romagna Faentina sia ad Arpae SAC di Ravenna per la verifica di quanto di rispettiva competenza;
3. in fase autorizzativa si dovrà fornire la scheda tecnica dei moduli fotovoltaici che attesti la validità della soluzione tecnologica adottata per evitare i potenziali rischi di abbagliamento e collisione con i moduli fotovoltaici a carico dell’avifauna, fornendo anche opportuna valutazione di tale aspetto;
4. per quanto riguarda il progetto di illuminazione, si dovranno fornire maggiori dettagli nella fase autorizzativa successiva;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata dal Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale, punto 2 dovrà essere effettuata dall’Unione della Romagna Faentina e punti 3 e 4 ad ARPAE SAC di Ravenna;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Hera S.p.A., al Comune di Faenza, all’ Unione Della Romagna Faentina, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, al Consorzio Di Bonifica Della Romagna Occidentale;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.