n.54 del 08.03.2017 periodico (Parte Seconda)
Modifica alla "Direttiva per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23" di cui alla DGR n. 478/2012 ed annullamento della DGR n. 1870/2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 478 “Direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23”;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 1957 “Modifiche alla declaratoria e alla denominazione di un servizio della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa”;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 2189 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 270 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 aprile 2016, n. 622 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 luglio 2016, n. 1107 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Considerato che:
- con la L.R. n. 23 del 2011 la Regione Emilia-Romagna ha dettato le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali, ed in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- l’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011 definisce le attribuzioni della Regione in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché, anche al fine di garantire l’applicazione di quanto previsto dalla pianificazione regionale, le funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l’art. 12, comma 2, lettera a), della L.R. n. 23 del 2011 prevede, in particolare, la costituzione, l’implementazione e l’aggiornamento da parte della Regione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, quale strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
- l’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 indica espressamente i casi di inadempienza dei gestori in cui la Regione esercita il potere di sanzione ed, in particolare, eroga sanzioni pecuniarie; tali inadempienze sono relative:
a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla L.R. n. 23 del 2011;
b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a), della L.R. n. 23 del 2011;
- l’art. 12, comma 5, della L.R. n. 23 del 2011 prevede per le violazioni di cui al comma 4 una sanzione pecuniaria da euro 50.000 ad euro 500.000 irrogata direttamente dalla Regione e commisurata alla gravità dell’inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale e che in caso di reiterazione delle violazioni, e che, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, possa essere proposta all’Autorità competente la sospensione o la decadenza dell’affidamento del servizio;
- ai sensi dell’art. 12, comma 6, della L.R. n. 23 del 2011 per l’esercizio delle funzioni suddette la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata;
Considerato, inoltre, che:
- la D.G.R. n. 478 del 2012 ha previsto che l'attività di accertamento delle inadempienze dei gestori di cui all’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 sia svolta dalla Struttura di regolazione economica, valutazione e monitoraggio dei servizi pubblici ambientali della Direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa, mentre l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio spetti al Servizio regionale competente in base agli atti di organizzazione, allora individuato nel Servizio Bilancio e finanze;
- la D.G.R. n. 1957 del 2013, prendendo atto della volontà del Direttore generale all’Ambiente e difesa del suolo e della costa di procedere ad una parziale riorganizzazione interna alla Direzione comportante l’integrazione della declaratoria del Servizio Rifiuti e bonifica siti con le competenze della posizione dirigenziale professional Regolazione economica, valutazione e monitoraggio dei servizi pubblici ambientali, sistemi informativi assegnata alla Struttura di cui al punto precedente, ha aggiornato dal 1/1/2014 la denominazione e la declaratoria del Servizio Rifiuti e bonifica siti divenuto, quindi, il Servizio rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi;
- in seguito alla riorganizzazione dell'amministrazione regionale avviata con la D.G.R. n. 2189 del 2015 ed attuata con le successive deliberazioni n. 270, n. 622 e n. 1107 del 2016 la Direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa è stata accorpata nella nuova Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente ed il Servizio rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi è stato accorpato nel nuovo Servizio Giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali;
- l'attività di accertamento delle inadempienze dei gestori di cui all’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 svolta dalla Struttura di regolazione economica, valutazione e monitoraggio dei servizi pubblici ambientali della Direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa è ora di competenza del Servizio Giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali;
- in seguito alla riorganizzazione dell'amministrazione regionale avviata con la D.G.R. n. 2189 del 2015 ed attuata con le successive deliberazioni n. 270, n. 622 e n. 1107 del 2016 la competenza relativa all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio del Servizio Bilancio e finanze della Direzione generale centrale Risorse finanziarie e patrimonio è stata assegnata al Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;
Considerato, infine, che la deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2016 di modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 478/2012 per mero errore materiale non è stata correttamente caricata nel sistema degli atti;
Ritenuto pertanto opportuno procedere:
- alla modifica della “Direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23” di cui alla deliberazione di Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 478;
- all'annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di modificare la “Direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23” di cui alla deliberazione di Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 478 come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di annullare la deliberazione di Giunta regionale n. 1870/2016;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.