n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento provvisorio di nuova attività Poliambulatorio privato specialistico San Nicolò di Carpi (MO): ampliamento dell'accreditamento concesso con la determinazione n. 20 dell’8/1/2010
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato specialistico San Nicolò, Via delle Mondine n. 6, Carpi (MO) per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditato in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni per la ulteriore attività di Risonanza magnetica, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, come ampliamento dell’accreditamento concesso con la determinazione n. 20 del 8/1/2010 citata in premessa;
2) di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra oggetto di ampliamento, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al precedente punto 3);
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.