n.155 del 14.08.2012 (Parte Seconda)

Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.L. n.74/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, in G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

Visto il comma 4 dell’art. 1 del citato D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, della Legge 122 del 1 agosto 2012;

Viste le Ordinanze della Protezione Civile n.1 del 22 maggio 2012 e n.2 del 2 giugno 2012;

Vista la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile che, nel disciplinare il contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito degli eventi sismici, esclude l’erogazione del contributo ai nuclei familiari che abbiano trovato sistemazione alloggiativa con oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione (punto A.4 della Direttiva Regionale);

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 agosto 2012;

Vista la propria Ordinanza n.17 del 2 agosto 2012;

Sentito il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall’Ordinanza 1 dell’8 giugno 2012.

Tenuto conto che i provvedimenti che il Commissario delegato mette in campo in risposta al’emergenza abitativa compongono il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” variamente articolato, e che si rende opportuno favorire il massimo coordinamento tra i suddetti provvedimenti;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l’attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

DISPONE

1. di prevedere l’impiego dell’istituto del Contributo Autonoma Sistemazione (CAS), così come previsto dalla “Direttiva disciplinante i termini, i criteri e modalità procedurali per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito del sisma del 20 maggio 2012 e 29 maggio 2012”, approvata con Determinazione n.506 del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del 18/06/12 e pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.101 del 20/06/12, in applicazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012;

2. Di confermare i punti A. “Ambito di applicazione”, A.1. “Definizione di abitazione principale, abituale e continuativa”, A.4 “Esclusioni” ed A.6 “Erogazione dei finanziamenti ai Comuni a copertura dei contributi spettanti” della su menzionata Direttiva fatto salvo per quanto attiene l’assegnazione e contestuale liquidazione delle somme ai Comuni che avverrà con cadenza bimestrale invece che trimestrale;

3. Della stessa Direttiva, di confermare il punto A.5 “Istruttoria delle domande e richiesta da parte dei Comuni dell’assegnazione dei finanziamenti a copertura dei contributi spettanti ai nuclei familiari”, sostituendo le parole “Elenco Riepilogativo / Autonoma Sistemazione (ER/AS)” con le seguenti: “Elenco Riepilogativo / Nuova Autonoma Sistemazione (ER/NAS)” (tale sostituzione è da intendersi in tutti i casi in cui successivamente nella su menzionata Direttiva se ne fa menzione), nonché di aggiungere al 5° capoverso del medesimo punto A.5: …l’ammontare del nuovo contributo spettante nel rispetto dei massimali previsti di cui al punto A.3 sostituito e riportato di seguito”.

4. Di sostituire il punto A.2 “Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo” nel modo seguente:

Possono usufruire del nuovo CAS i nuclei familiari che hanno ricevuto Ordinanza di sgombero:

- totale,

- temporanea, fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione,

- parziale, purchè non ci siano le condizioni di utilizzo dell’abitazione,

da parte dell’Autorità competente e non avere avuto, alla data di entrata in applicazione della presente Ordinanza, il ripristino dell’agibilità.

Il Nuovo Contributo di Autonoma Sistemazione con i nuovi criteri, che subentra al precedente “CAS”, è concesso in applicazione della presente Ordinanza a decorrere dal 1 agosto 2012 e fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale, abituale e continuativa e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

I proprietari di seconde case situate nella provincia di residenza, agibili e libere, comunicano entro 30 giorni dalla entrata in applicazione del presente nuovo regime detta circostanza, che comporta la decadenza del beneficio.

A coloro che usufruiscono del precedente CAS ma non hanno titolo per poter accedere al nuovo CAS o che incorrono nella decadenza, il Comune notificherà il venir meno dei requisiti di accesso e conseguentemente la non ammissibilità al nuovo regime.

Coloro che non hanno mai presentato domanda di CAS e intendono a accedere al Nuovo Contributo di Autonoma Sistemazione, devono presentare al Comune in cui è ubicato l’immobile sgomberato adibito ad abitazione principale, abituale e continuativa apposita comunicazione in carta semplice, utilizzando il modulo allegato “Domanda di Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione”.

La domanda, che costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere spedita a mezzo posta, consegnata a mano od inviata via e mail al Comune in cui è ubicato l’immobile sgomberato adibito ad abitazione principale abituale e continuativa.

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo raccomandata posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Nei casi in cui la domanda presentata non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l’integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale, la comunicazione di domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al richiedente all’indirizzo da questi indicato nella comunicazione di domanda di contributo. È comunque sempre ammessa l’integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della comunicazione di domanda.

È onere del beneficiario dare tutte le comunicazioni al proprio Comune entro 10 giorni relative a variazioni delle dichiarazioni rese.

5. Di sostituire il punto A.3 “Requisiti, criteri e massimali e per la concessione del contributo” nel modo seguente:

Il Nuovo Contributo Regionale per l’Autonoma Sistemazione riconosce 200,00 euro mensili per ogni componente il nucleo familiare. Sono previsti inoltre:

- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per persone portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%,

- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per le persone con più di 65 anni.

- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per i minori di 14 anni.

Nel caso di nuclei composti da una sola persona il contributo è stabilito nella misura di 350,00 euro mensili.

L’importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati.

I requisiti per poter beneficiare dei contributi aggiuntivi devono essere posseduti alla data del sisma.

Il contributo non potrà comunque superare un massimo di 900,00 euro mensili per nucleo familiare, massimale comprensivo degli eventuali contributi aggiuntivi.

Per la sistemazione di durata inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo il contributo massimale mensile spettante per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilitàdall’abitazione.

Il contributo è erogato al nucleo familiare cha ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, anche mediante ospitalità presso conoscenti e parenti.

Agli oneri presunti in complessivi € 39 200 000,00 derivanti dall’applicazione di tale provvedimento a far data 1 agosto 2012 ed agli oneri derivanti dalla Determinazione n.506 del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile del 18/06/12 per i giorni 30 e 31 luglio 2012 si farà fronte con le risorse del Fondo per la ricostruzione, art. 2 comma 3 della Legge 122 del 1 agosto 2012.

6. di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace ai sensi dell’art.27, comma 1 della L. 340/2000;.

La presente Ordinanza è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina