n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione all'uso degli attrezzi denominati "idrorasca", per le operazioni di allevamento di vongole veraci (tapes spp.), all'interno delle aree demaniali marittime assentite in concessione per molluschicoltura

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti e Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sulla Pesca approvato con Regio Decreto dell’8 ottobre 1931 n. 1604, nella vigente formulazione;

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639 recante “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima” nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”, nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, nella vigente formulazione, ed in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l’art. 105, comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 226 recante “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n. 153 recante “Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”, nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, nella vigente formulazione, con particolare riguardo agli articoli 3 (Acquacoltura) e 4, commi 2 e 8, (Imprenditore ittico - acquacoltore);

- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n.3 recante “Riforma del sistema regionale e locale”, ed in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l’esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D. Lgs. n.143 del 04/06/1997”, nella vigente formulazione, nonché l’art. 141 che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21/02/2001;

- la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”, nella vigente formulazione;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali”, nella vigente formulazione, contenente norme in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la “Rete Natura 2000”, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”;

- la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, nella vigente formulazione;

- la Legge Regionale del 30 luglio 2015 n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, nella vigente formulazione;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2003 n. 2510 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 31/05/02 n. 9”, cosi come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 23 luglio 2014 n. 1296 recante “Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 2510/2003” che, in particolare, al Capo II, punto 2.1.5, lett m.1, attribuisce al Servizio regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti «adozione, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 3 della l.r. 9 del 2002 e nell’ambito applicativo del regime concessorio, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto: “il rilascio o rinnovo di autorizzazioni, nell’ambito delle aree in concessione comprese nelle zone di cui alle lett. a) e b) del punto 5.1, all’utilizzo, per un migliore rendimento economico, dei rastrelli a mano, dei rastrelli meccanici ad aria e/o ad acqua per … la raccolta dei molluschi bivalvi»;

CONSIDERATO che l’assetto giuridico-amministrativo regionale in tema di rilascio di concessioni del demanio marittimo con finalità di pesca e acquacoltura, di cui alla D.G.R. n. 2510/2003, è stato definito nell’ambito del quadro normativo di riferimento, costituito, sostanzialmente, dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione nonché dalla legge n. 241/1990;

Dato atto:

- che, antecedentemente all’adozione del D.Lgs. n. 4/2012, essendo la molluschicoltura annoverata fra le attività di “pesca professionale”, la Direzione Generale “Pesca e acquacoltura” del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), con vari atti, aveva acconsentito all’uso sperimentale dell’attrezzo denominato “idrorasca” (e successivamente anche della “idrorasca da fondo”), nelle aree affidate in concessione demaniale per allevamento di molluschi, con diverse e successive autorizzazioni rilasciate fin dal 3/8/2006 con nota prot. 12804 e successivamente con note prot. n. 11048 del 22/09/2008, n.5666 del 23/02/2009, n.19526 del 23/06/2009, n. 29604 del 23/11/2009, n. 83603 del 28/04/2010 e, infine, con nota n. 34383 del 06/10/2011, senza limiti temporali, ma pur sempre circoscritta all’interno delle “aree affidate concessione” e condizionando il rilascio di un provvedimento definitivo all’acquisizione di elementi di natura giuridica sulla possibilità di utilizzo dell’attrezzo in questione, in aree al di fuori degli allevamenti e sulla necessità di porvi limitazioni temporali;

- che, successivamente, la stessa Direzione Generale “Pesca marittima e acquacoltura” del MIPAAF, con nota prot. n. 26745 del 17/12/2015, ha ribadito la possibilità di utilizzo dell’idrorasca nelle sue due tipologie, “a mano” e “da fondo”, confermata con nota n. 939 del 13/01/2017, con la quale ha prorogato l’autorizzazione all’utilizzo nelle sole acque marine affidate in concessione fino al 31/12/2017, e continuando a rinviare l’adozione di un provvedimento definitivo alla “necessità di effettuare un approfondito studio di carattere giuridico allo scopo di disciplinare l’attrezzo anche in ordine alla sua delimitazione spaziale e temporale”.

Considerato, tuttavia:

- che da quanto sopra emerge che il MIPAAF non ha tenuto conto dell’intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento e, in particolare, della distinzione fra attività di pesca e attività di acquacoltura introdotta dal D.lgs. n. 4/2012, che riconduce l’acquacoltura/itticoltura non più alla “attività di pesca”, bensì equipara ad ogni finalità di legge l’attività di acquacoltura/itticoltura alla “attività agricola” (nella fattispecie di “allevamento”);

- che, conseguentemente, da un punto di vista giuridico-normativo, attualmente lo strumento denominato “idrorasca”, nelle varianti citate, non pare più riconducibile al novero degli “strumenti di pesca” per i quali occorra specifica autorizzazione del Ministero, posto che il mutato quadro di riferimento legislativo porterebbe a considerarlo uno “strumento per l’allevamento delle vongole veraci”, ovvero, in altri termini, uno “strumento per lo svolgimento di attività agricola consistente nell’acquacoltura”, la cui regolamentazione rientrerebbe nelle competenza di questa Regione;

Tenuto conto:

- della Deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 2008 n. 1224 recante “Recepimento DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07”, in considerazione della quale sono state sottoposte a Valutazione di incidenza ambientale, le concessioni rilasciate per attività di acquacoltura ubicate all’interno delle aree di tutela ambientale individuate in applicazione della Direttiva europea Natura 2000 (zone di interesse comunitario – SIC - e zone di protezione speciale - ZPS);

- della Deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2014 n. 94 recante “Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della Regione Emilia-Romagna”;

Vista la nota del Servizio Regionale “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” del 15/12/2017, acquisita al protocollo regionale n. PG/2017/0768972, con la quale, tra l’altro, si comunicava alla Direzione Generale “Pesca marittima e acquacoltura” del MIPAAF che «…al fine di evitare vuoti normativi e amministrativi, è intenzione di quest’Amministrazione procedere ad adottare un provvedimento autorizzatorio per l’uso dell’idrorasca, quale strumento agricolo per l’allevamento della vongola verace, negli allevamenti ubicati in aree demaniali affidate in concessione»;

Considerato:

- che lo studio del Consorzio Ferrara Ricerche dell’Università degli Studi di Ferrara, inviato alla Direzione Generale Pesca e Acquacoltura del MiPAAF con nota del Servizio Regionale “Economia Ittica” prot. n. PG/2003/399 del 07/01/2009, in ottemperanza a quanto richiesto, per una valutazione complessiva definitiva, rimessa alla Commissione consultiva nazionale della pesca e dell’acquacoltura (poi soppressa), ha analizzato nel dettaglio questo tipo di attrezzo valutandone sostenibile l’impatto dello stesso sull’ambiente e sostenendo nel capitolo dedicato alle Considerazioni conclusive che “nel complesso l’idrorasca sperimentata può̀ essere considerata un buon attrezzo da raccolta con impatti accettabili sia sull’ambiente che sulla risorsa stessa oggetto di raccolta. I risultati degli studi condotti con diverse metodologie, diversi strumenti, su diversi parametri, permettono di affermare che non vi sono impedimenti all’uso dell’idrorasca, soprattutto se si lavora in zone assentite in concessione dove è in corso l’allevamento della vongola verace”;

- che gli allevamenti e le relative attività ricadenti in zone di tutela definite in conformità alle Direttive europee Natura 2000 e Uccelli (zone SIC/ZPS), sono stati tutti sottoposti, prima del rilascio della concessione demaniale, a Valutazione di incidenza ambientale da parte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po o del Servizio parchi della Regione Emilia-Romagna per le aree SIC/ZPS esterne ai confini del Parco Regionale del Delta del Po;

Dato atto, tra l’altro, che a suo tempo l’Amministrazione Provinciale di Ferrara, competente in materia di “pesca e acquacoltura nelle acque interne” fino all’intervenuta riforma di cui alla Legge Regionale n. 13/2015, con Propria Deliberazione della Giunta Provinciale n. 250/86091 del 06/11/2012 aveva approvato, per gli impianti di acquacoltura, ubicati nelle acque interne, adiacenti alle limitrofe aree marine ugualmente oggetto di concessioni demaniali per molluschicoltura, le “Linee guida provinciali per la molluschicoltura nelle acque salmastre interne della provincia di Ferrara” autorizzando espressamente fra gli attrezzi consentiti per la raccolta le “idrorasche” e che tale autorizzazione risulta a tutt’oggi in essere e mai revocata o annullata;

Ritenuto che, nelle more dell’eventuale risposta della Direzione Generale “Pesca Marittima e Acquacoltura” del MIPAAF in merito alla nota del Servizio Regionale “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” di questa Regione del 15/12/2017 prot. n. PG/2017/0768972, sussista comunque la necessità di adottare un provvedimento autorizzatorio finalizzato a dare certezza agli allevatori di molluschi che operano all’interno delle aree demaniali marittime assentite in concessione, dando agli stessi la possibilità di operare con gli attrezzi ormai di consolidato utilizzo nelle operazioni di raccolta dei molluschi allevati;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.”;

- la Legge n. 114/2014 e ss.mm. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n. 90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

- il D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Deliberazione n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali” (PTPC) approvato con D.G.R. n. 89 del 30/01/2017;

- la “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-19” approvata con D.G.R. n. 486 del 10/04/2017;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in ordine all’organizzazione, alle funzioni ed agli incarichi regionali:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e se.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto “Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa regionale”; la D.G.R. n.56/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale e la D.G.R. n. 270/2016 “Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con D.G.R. n. 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la Determinazione del Dirigente Generale n. 14091 del 08/09/2017 recante “Conferimento di incarico di responsabilità del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”, incarico confermato con D.G.R. 1601 del 23/10/2017;

Ritenuta la propria competenza;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. DI AUTORIZZARE, all’interno delle aree assentite con licenza di concessione demaniale marittima per lo svolgimento delle attività di acquacoltura e delle attività connesse a tale attività (secondo la definizione datane dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012), l’uso dell’attrezzo di raccolta denominato “idrorasca” nelle sue versioni “a mano” e “da fondo”;
  2. DI FAR OBBLIGO, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento a decorrere dalla sua adozione;
  3. DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie relative deliberazioni, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
  4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet “E-R Agricoltura e Pesca”;
  5. DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima decorrenza.

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