n.157 del 25.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee con procedura ordinaria da pozzo ad uso ad uso industriale in Comune di Reggio Emilia località Via Kennedy - Pratica n. 9551/2021 - Procedimento REPPA5003 - Concessionario Centrale del Latte d’Italia S.p.a.

LA DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) di riconoscere, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A. - C.F./P.IVA 01934250018 con sede in Torino, la titolarità della concessione a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Via Kennedy, da destinare all’uso industriale, già assentita alla ditta NEWLAT S.P.A.;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 48,00 per un volume complessivo annuo non superiore a m3 1.545.264 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2026; (omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 12 gennaio 2022 n. DET-AMB-2022-106 (omissis)

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario dovrà comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio concedente e al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna, utilizzando la modulistica predisposta al caso, la quantità d’acqua prelevata desunta dalla lettura degli strumenti di misurazione già installati ai pozzi, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione.

ARPAE - SAC di Reggio Emilia - Piazza Gioberti n.4 - 42121 Reggio Emilia -pec: aoore@cert.arpa.emr.it;

Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8 - 40127 BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001.

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