n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)
L.R. 7/98 e s.m. - Modifiche al Capitolo 5 dell'Allegato a) della delibera di Giunta regionale 592/09
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge regionale 4 marzo 1998 n. 7, concernente: "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28" e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 592 del 4 maggio 2009, avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e succ. mod. - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica”;
- la propria deliberazione n. 1100 del 26 luglio 2010, avente ad oggetto: “L.R. 7/98 e succ. mod. - Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale 592/09”;
- la propria deliberazione n. 1084 del 30 luglio 2012, avente ad oggetto: “L.R. 7/98 e succ. mod. - Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica - Modifica delibera di Giunta 592/09 e s.m.”;
Visto il DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;
Dato atto che:
- con l'Allegato A alla sopracitata propria deliberazione n. 592/09, come modificata dalle citate proprie deliberazioni 1100/10 e 1084/12 così come previsto dall’art. 5 e dall’art. 13 della L.R. 7/98 e succ. mod., sono state approvate le modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e commercializzazione turistica;
- le sopracitate disposizioni sono state integralmente applicate e hanno garantito l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica per l'anno 2012, nonché tutte le procedure poste in essere relativamente all’anno 2013;
Rilevato che le procedure inerenti il Capitolo 5 “Modalità, procedure e termini per l’attuazione dei Programmi Turistici di Promozione Locale delle Province” dell’Allegato A della delibera n. 592/09, pur essendo idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, necessitano di modifiche e integrazioni per corrispondere pienamente alle seguenti esigenze:
- sostegno alle più adeguate forme di collaborazione poste in essere dalle Province con le Unioni di prodotto;
- rimodulazione dei tempi procedimentali, per corrispondere alle esigenze segnalate dalle Province;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di modificare, con specifici emendamenti, il Capitolo 5 dell’Allegato A parte integrante della propria delibera 592/09;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 33/13;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1222 del 4 agosto 2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e succ. mod.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore Regionale Turismo.Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di stabilire la parziale modifica della propria deliberazione 592/09 così come parzialmente modificata dalla propria deliberazione 1100/10 e dalla propria deliberazione 1084/12, nel seguente modo:
Emendamento 1
Al punto 1.1 del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 592/09, è aggiunto il seguente capoverso:
“La Provincia può realizzare progetti di scala sovracomunale attraverso la collaborazione con le Unioni di prodotto. In questo contesto, le quote finanziarie di adesione alle Unioni di prodotto si configurano come spese rendicontabili nell’ambito di attività “Iniziative di promozione turistica di interesse locale.
Emendamento 2
Al primo capoverso del punto 2 del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 592/09, la parola “marzo” è sostituita con la parola “maggio”.
Emendamento 3
Al terzo capoverso del punto 2 del Paragrafo 1 del Capitolo 5 dell’Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 592/09, la locuzione “entro il 31 maggio” è sostituita con la locuzione “entro il 30 giugno”.
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.