n.375 del 28.11.2018 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale del Centro Diurno Colombarone per trattamento dipendenze patologiche, Formigine (MO) gestito da Gulliver Società Cooperativa Sociale con sede legale a Modena Via Giovanni Dalton n. 58
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che: all’art. 9 “Procedura per l'accreditamento” prevede che:
1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione (omissis….);
2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia;
3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura;
4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione (omissis…);
5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1830/2013 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
Vista la domanda di accreditamento istituzionale per il Centro diurno Colombarone per trattamento dipendenze patologiche, ubicato a Formigine (MO) località Magreta, Via Bonecati n.3, per la tipologia: struttura semiresidenziale terapeutico-riabilitativa 24 posti, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 4.12.2017 prot.PG/2017/749156, e ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Gulliver Società Cooperativa Sociale con sede legale in Modena via Giovanni Dalton n. 58;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste e necessarie;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Centro diurno Colombarone per trattamento dipendenze patologiche, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 21/2/2018 e trasmessa con nota prot. NP/2018/14080 del 12/6/2018;
Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;
Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Preso atto:
- della relazione motivata sopracitata, con cui è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento istituzionale del Centro Diurno Colombarone per trattamento dipendenze patologiche per l’attività richiesta;
- che nella stessa relazione sono evidenziate alcune criticità tali da non compromettere la qualità dell’assistenza;
- che la relazione riporta la seguente prescrizione e la necessità di effettuare una ulteriore verifica nell’arco di 16 mesi: attuazione del piano di adeguamento inviato con nota prot. n. PG/2018/0291839 del 23/4/2018 ed invio delle evidenze relative allo stato di avanzamento del piano, come da cronoprogramma;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 93/2018;
- la determinazione dirigenziale n.14887/2018 avente per oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r.32/1993;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Centro Diurno Colombarone per trattamento dipendenze patologiche sito in via Bonecati n. 3, loc. Magreta, Formigine (MO) l’accreditamento istituzionale per l’attività di Struttura semi residenziale terapeutico-riabilitativa per le dipendenze patologiche 24 posti, con la seguente prescrizione:
- Attuazione del piano di adeguamento inviato con nota prot.n. PG/2018/0291839 del 23/4/2018 ed invio delle evidenze relative allo stato di avanzamento del piano, come da cronoprogramma;
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alla prescrizione di cui al punto precedente entro 16 mesi dall’adozione del presente atto;
3. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
6. di precisare che in caso di valutazione negativa della verifica di cui al punto 2 l’accreditamento concesso verrà revocato;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.