n.179 del 16.06.2022 (Parte Seconda)
Potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali. Definizione delle tipologie e delle caratteristiche della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile” così come modificato dal D. Lgs. n. 4/2020, e in particolare gli articoli:
- 11, comma 1: “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 (…);
- 12, comma 2, lettera c): i Comuni provvedono “(…) all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’art. 7”;
- 45, comma 1 “Il Fondo Regionale di Protezione Civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti Locali (…);
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- il comma 4 dell'art. 4, che prevede che “la Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell’Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L’entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001”;
- il comma 5 dell’art. 4 che prevede che “La Regione favorisce ed incentiva la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei (…) e l’organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza”;
- il comma 2, dell’art. 5, che prevede che le Province provvedano all’individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);”
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 19, comma 3, che prevede che “L’Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata “Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile” ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province (…)”;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;
- Le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerenti la “Determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza” numero 1099 del 31/3/2015;
- La propria deliberazione n. 1439 del 10/9/2018 ad oggetto “Approvazione del documento indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile";
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30/4/2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”;
- Il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato ed attuato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali, anche con il concorso della Regione;
- la propria deliberazione n. 504 del 1/4/2019, con la quale è stata approvata la convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, che prevede tra le altre cose il “Concorso finanziario per la copertura delle spese relative alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria ed alla gestione delle sedi dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, da definirsi con cadenza annuale a favore dei Comuni nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari”;
Considerato che:
- A seguito dell’istituzione e finanziamento del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della L. n. 388/2000 si è provveduto a finanziare con le risorse di tale Fondo e con quelle regionali le diverse fasi del programma pluriennale di realizzazione della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile, attuato in accordo con gli Enti locali beneficiari di contributi, erogati anche a titolo di co-finanziamento;
- Le caratteristiche delle strutture e delle aree di protezione civile sono state definite nelle singole delibere della Giunta regionale di approvazione degli interventi stessi;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30/4/2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” al paragrafo 2.4.2 “Elementi strategici operativi della pianificazione di protezione civile”, ha ridefinito tipologie, finalità e caratteristiche di “Centri di coordinamento e sale operative” e di “Aree e strutture di emergenza”;
- Il Fondo regionale di protezione civile di cui alla L. n. 388/2000, operativo ed alimentato con risorse statali fino all’annualità 2009, è stato ricostituito in forza dell’articolo 45 del D.lgs. n. 1/2018 e rifinanziato per l’annualità 2022 con L. 31 dicembre 2021, n. 234 con risorse allocate nel centro di responsabilità amministrativa di Protezione Civile del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Il Bilancio di previsione 2022/2024 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dispone lo stanziamento di risorse, ad essa trasferite dalla Regione Emilia-Romagna, per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile;
Ritenuto pertanto necessario:
- Ridefinire le tipologie e le caratteristiche delle strutture e delle aree del sistema regionale di protezione civile, in considerazione delle sopravvenute modifiche normative citate, secondo quanto specificato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Dare atto che, al fine di esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati, gli Enti locali si dotino, implementino e mantengano in efficienza, in linea con gli obiettivi della pianificazione di protezione civile, strutture e aree di protezione civile che debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;
- Garantire il potenziamento e l’efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile - le cui tipologie e caratteristiche devono di norma corrispondere a quanto specificato nell’allegato 1 – quali obiettivi da conseguirsi, a cura degli Enti locali, anche con risorse concesse, su loro richiesta, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, attraverso:
- La realizzazione, implementazione e gestione delle sedi della Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) e dei Centri Unificati Provinciali (C.U.P.) funzionali, tra l’altro, ad ospitare il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e la Sala Operativa Unica e Integrata (S.O.U.I.);
- Il concorso alla realizzazione e implementazione di Centri Operativi Comunali (C.O.C.) fino ad un finanziamento massimo di 40.000 euro; dei Centri Sovracomunali (C.S.) fino ad un finanziamento massimo di 200.000 euro; delle Aree di prima assistenza fino ad un finanziamento massimo di 80.000 euro; dei Centri di prima assistenza fino ad un finanziamento massimo di 100.000 euro; delle aree di ammassamento fino ad un finanziamento massimo di 80.000 euro;
- Il concorso alla realizzazione, implementazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari ospitate presso immobili di proprietà dei Comuni;
- Il concorso alle spese sostenute dai Comuni per la manutenzione e gestione ordinaria delle spese dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari;
Visti:
- l’art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamati:
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la determinazione n. 700 del 28 febbraio 2018 del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna””;
- la determinazione n. 2657 del 01 settembre 2020 del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della D.D. 700/2018”;
- la determinazione n. 4359 del 25 novembre 2021 del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte e piano delle attività per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile”;
- la propria deliberazione n. 2152 del 20 dicembre 2021 “Approvazione del Bilancio di previsione e del piano delle attività dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024”;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 325 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1049 del 25/3/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
Visti, infine:
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022-2024, di transizione al Piano integrativo di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L.n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 che ha approvato la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare l’allegato 1 “Tipologie e caratteristiche delle strutture e delle aree del sistema regionale di protezione civile”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di definire con successivi atti, nel limite delle disponibilità di bilancio ed in linea con gli obiettivi della pianificazione di protezione civile, programmi di finanziamento per il potenziamento e l’efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile le cui tipologie e caratteristiche devono di norma corrispondere a quanto specificato nell’allegato 1, da attuare anche attraverso la concessione di appositi contributi richiesti dagli Enti Locali con il modello allegato 2, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, finalizzati a:
a) realizzazione, implementazione e gestione delle sedi della Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) e dei Centri Unificati Provinciali (C.U.P.) funzionali, tra l’altro, ad ospitare il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e la Sala Operativa Unica e Integrata (S.O.U.I.);
b) concorso alla realizzazione e implementazione di Centri Operativi Comunali (C.O.C.) fino ad un finanziamento massimo di 40.000 euro; dei Centri Sovracomunali (C.S.) fino ad un finanziamento massimo di 200.000 euro; delle Aree di prima assistenza fino ad un finanziamento massimo di 80.000 euro; dei Centri di prima assistenza fino ad un finanziamento massimo di 100.000 euro; delle aree di ammassamento fino ad un finanziamento massimo di 80.000 euro;
c) concorso alla realizzazione, implementazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari ospitate presso immobili di proprietà dei Comuni;
d) concorso alle spese sostenute dai Comuni per la manutenzione e gestione ordinaria delle spese dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari;
3. di stabilire che:
- di norma, la richiesta per le azioni di finanziamento di cui al comma 2, lett. a), b) e c) va presentata entro il 30 ottobre, per l’anno in corso è prevista anche una prima finestra temporale con scadenza 31 luglio;
- l’assegnazione delle risorse previste per le azioni di finanziamento di cui al comma 2 lett. d), viene effettuata in base alle indicazioni ricevute dai Comuni;
- se le richieste eccedono la disponibilità di bilancio si darà priorità alle azioni di finanziamento che riguardano strutture site all’interno dei comuni che hanno adottato la pianificazione ai sensi della propria deliberazione n. 1439/2018, in base al livello di progettazione;
4. di stabilire inoltre che, al fine dell’inserimento nei programmi di finanziamento, è necessario presentare unitamente alla richiesta di cui all’allegato 2:
- per gli interventi che si configurano come lavori pubblici: progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativo atto di approvazione;
- per gli interventi che si configurano come acquisizioni di beni o servizi: relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico-economico;
5. di prevedere nei programmi di finanziamento l’approvazione di procedure che stabiliscano:
- modalità e tempistiche di impegno delle risorse, di realizzazione degli interventi, di rendicontazione ed erogazione dei contributi;
- impegno da parte dei soggetti attuatori a mantenere un vincolo di destinazione d’uso per fini di protezione civile sulle strutture e le aree oggetto di finanziamento che, se non già presenti, dovranno essere formalmente inserite nel piano di protezione civile;
- impegno a rendere immediatamente disponibili, al verificarsi di eventi emergenziali di protezione civile, anche per uso da parte della Regione, delle Prefetture e delle Componenti e delle Strutture operative regionali e nazionali della protezione civile;
6. di poter inserire in programmazione, oltre alle azioni di finanziamento sopra individuate ed a fronte di motivate esigenze, interventi considerati di particolare rilevanza per il potenziamento della rete regionale di strutture e aree del sistema di protezione civile che si differenzino per tipologia e/o importo da quelli riportati in allegato 1;
7. di prevedere che per la realizzazione e implementazione delle sedi della Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), dei Centri Unificati Provinciali (C.U.P.), dei Centri Sovracomunali, con esclusione delle manutenzione straordinaria delle sedi dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari, e degli ulteriori interventi di cui al punto 4, gli atti di approvazione dei programmi di finanziamento approvino anche appositi schemi di convenzione da sottoscriversi a cura del soggetto attuatore, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed eventuali altri soggetti coinvolti, al fine di disciplinare quanto previsto al punto 3 ed ogni altro elemento necessario alla realizzazione delle opere;
8. di dare mandato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di trasmettere il presente atto a tutti gli Enti locali interessati;
9. di pubblicare il presente atto e relativi allegati ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ed ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza.