n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Linee guida operative per gli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva in riferimento alle richieste di iscrizione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale nei registri di cui alle Leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate le deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm., n. 2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 e n. 1107/2016;

Viste:

- La L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n.37”;

- la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”;

- la L.R. 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale”;

Dato atto che la L.R. n. 8/2014 ha abrogato i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, mantenendo un unico registro di competenza della Regione per ciascuna delle due fattispecie associative;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1007 del 27/07/2015 “Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/2014”;

Preso atto che ai sensi della su richiamata deliberazione le procedure di accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione nei registri di cui sopra devono prevedere l’espressione di un parere preventivo del Comune ove ha sede legale l’organizzazione o l’associazione richiedente;

Preso atto che il Comune ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di istanza per rispondere in merito all'effettiva operatività del soggetto richiedente e accertare che l’attività sia coerente con gli scopi istituzionali e per fini di solidarietà e di impegno civile;

Dato atto altresì:

  • che sono operative le procedure informatiche per la presentazione online delle istanze di iscrizione e che tali procedure sono accessibili a qualsiasi utente a partire del sito web Regione Emilia-Romagna – E-R Sociale;
  • che pertanto devono intendersi superati lo schema procedurale e la modulistica precedentemente approvati con determinazione n. 10714 del 5/7/2016, in attesa della implementazione e messa a regime del sistema online;
  • che, pertanto, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, non saranno più accettate istanze di iscrizione in formato cartaceo, salvo il caso di comprovato impedimento nell’utilizzo della procedura online;

Preso atto, altresì, che ai sensi della già richiamata deliberazione n. 1007/2015, il Responsabile del competente Servizio regionale, al fine di rendere uniforme e coerente l’azione amministrativa degli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva, provvede a formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per l’accertamento dell'effettiva operatività e della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati dalla stessa deliberazione (Allegato 1, par. 4.1 e Allegato 2, par. 3.2);

Ritenuto pertanto necessario approvare con il presente atto dette linee guida, nonché una modulistica semplificata per la comunicazione ai Comuni di avvio telematico della domanda di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché, infine, uno schema tipo di comunicazione per l’espressione di parere da parte dei Comuni;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., la regolarità del presente atto;

determina

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente riportate, le Linee guida operative per gli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva in riferimento alle richieste di iscrizione di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione;

2. di approvare i moduli semplificati di comunicazione al Comune sede legale dei soggetti richiedenti di avvio telematico della domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato (Allegato 2a) e al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (Allegato 2b) e di richiesta di espressione del parere preventivo del Comune;

3. di approvare lo schema tipo di cui all’Allegato 3, per la comunicazione di parere da parte dei Comuni al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna;

4. di dare atto che gli Allegati 1, 2a, 2b e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e saranno pubblicati sul sito web regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURERT;

6. di dare atto altresì che, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, non saranno più accettate istanze di iscrizione in formato cartaceo, salvo il caso di comprovato impedimento nell’utilizzo della procedura online.

La Responsabile del Servizio

Monica Raciti

Allegato 1

Linee guida operative per gli uffici incaricati di esprimere la valutazione preventiva in riferimento alle richieste di iscrizione di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale nei registri di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002 (Allegato 1, par. 4.1 e Allegato 2, par. 3.2, DGR n. 1007/2015)

Le procedure per l’iscrizione ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (DGR n. 1007/2015) prevedono l’accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’iscrizione.

Tale accertamento preventivo si basa su un processo di istruttoria dove assume particolare rilevanza l’espressione di parere preventivo del Comune ove ha sede legale l’organizzazione o l’associazione richiedente.

Pertanto l’organizzazione/associazione deve presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata la sede legale, comunicazione di avvio telematico della domanda di iscrizione al registro, corredata da adeguate informazioni (copia statuto e relazione attività), affinché il Comune possa esprimere il parere di propria competenza da trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore, Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna - pec: segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Ai fini della definizione del termine di decorrenza per l’eventuale silenzio assenso in caso di mancata risposta del Comune, è necessario che all’istanza presentata in Regione sia allegata ricevuta o altra idonea documentazione comprovante la data di consegna al Comune della sopra richiamata comunicazione.

Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali necessari per l’iscrizione, l’istruttoria viene svolta unicamente dagli uffici regionali sulla base dei documenti presentati (atto costitutivo, statuto e relazione attività) e delle informazioni rese come autocertificazione nella compilazione online del modulo di domanda.

Per quanto concerne l’effettiva operatività dell'organizzazione/associazione richiedente, gli uffici regionali si baseranno sul parere espresso dal Comune che ha trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’istanza per rispondere in merito, indicando di aver accertato:

a) per quanto concerne l’operatività delle organizzazioni di volontariato (OdV):

- che l’associazione ha effettivamente [1] sede legale ed è operante nel territorio comunale;

- che l’attività svolta è coerente [2] con gli scopi istituzionali;

- che l’attività, per la natura e per gli scopi, risponde effettivamente a finalità di solidarietà [3] e di impegno civile;

- che l’attività è caratterizzata, per situazione effettiva [4], da assenza di fini di lucro;

b) per quanto concerne l’operatività delle associazioni di promozione sociale (APS)

- che l’associazione ha effettivamente [5] sede legale ed è operante nel territorio comunale;

- che l’attività svolta è coerente [6] con gli scopi istituzionali;

- che l’associazione persegue interessi collettivi [7] attraverso lo svolgimento continuato di attività a favore degli associati e di terzi;

- che per la natura o per le modalità con cui viene svolta, l’attività risponde effettivamente a finalità di utilità sociale.

Qualora l’attività del soggetto richiedente non fosse nota, in quanto non sussistono forme di collaborazione con l’ente locale, è auspicabile una verifica diretta anche mediante sopralluogo presso la sede legale per verificare l’esistenza e la reperibilità del richiedente.

Qualora non sia possibile accertare una effettiva e consolidata operatività (per esempio quando l’organizzazione/associazione è di recente costituzione), questa sarà accertata successivamente all’iscrizione e all’atto della prima revisione periodica del registro regionale, successiva all’iscrizione.

Qualora l’attività sia esercitata in sedi diverse da quella legale ed ubicate in altro Comune potrà essere richiesta una verifica al Comune effettivamente interessato.

Trascorso il termine dei 30 giorni, senza che il Comune si sia espresso, gli uffici regionali possono prescindere dal parere ritenendo effettiva l’operatività dell’organizzazione/associazione richiedente, procedendo con propria istruttoria alla verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge, salvo la facoltà di chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli Enti locali e ad altre istituzioni.

Per le organizzazioni di volontariato (OdV), tale verifica dovrà in particolare ad accertare:

A. LA CONFORMITÀ DELLO STATUTO, che deve dunque prevedere:

1. che la forma giuridica sia tra quelle previste (Par.1, Allegato 1, DGR n. 1007/2015);

2. che la sede legale sia nel territorio regionale, eccetto casi di sezioni locali di organismi nazionali o extraregionali (iscrivibili in una sezione speciale del registro);

3. denominazione, scopi e modalità attuative chiari e finalità solidaristiche prevalentemente verso terzi;

4. l’assenza fini di lucro espressamente dichiarata;

5. il divieto di remunerazione degli associati;

6. che le risorse economiche siano esclusivamente tratte da fonti ex art. 5 L. n. 266/1991;

7. l’attribuzione al Presidente della rappresentanza legale dell’organizzazione;

8. il divieto che i proventi delle attività possano essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite (in caso di scioglimento);

9. l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;

10. che gli aderenti forniscono prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite;

11. i criteri espliciti di ammissione ed esclusione degli aderenti;

12. l’esplicita indicazione degli obblighi e dei diritti degli aderenti;

13. l’elettività e la gratuità delle cariche associative comunque riservate ai soci;

14. l’obbligatorietà del bilancio o rendiconto approvato in assemblea;

15. il potere di controllo della base associativa su nomina e operato degli amministratori;

16. il divieto di previsione di organi monocratici e di voti doppi assegnati al Presidente o ad altri;

17. il divieto di previsione di membri di diritto negli organi direttivi e, in questi, di ammissione per cooptazione;

18. pari diritti e doveri tra i soci e utilizzo del metodo maggioritario;

19. riconoscimento alla minoranza della base associativa di ottenere le convocazioni dell’assemblea (raccomandato 1/10 dei soci);

20. una maggioranza assembleare qualificata per le modifiche statutarie;

21. una maggioranza assembleare particolarmente qualificata per l’eventuale scioglimento dell’organizzazione (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati);

22. previsione di non più di una delega per socio in assemblea;

23. la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore;

B. LA CONFORMITÀ DELL’ATTIVITÀ che si accerta:

1. dal parere del Comune attestante l’effettiva attività. Nel caso di silenzio assenso del Comune la relazione dell’Associazione deve evidenziare una piena attività svolta direttamente per scopi solidaristici (Art. 3, Comma 2, Legge n. 266/1991): non è valutabile di fatti una relazione redatta sulla base di soli intenti). Per le organizzazioni che svolgono attività all’estero deve essere dimostrata anche la presenza di operatività sul territorio regionale (Par. 2, punto c), Allegato 1, DGR n. 1007/2015). Per le organizzazioni deve essere dimostrata la conformità a quanto detto al Par. 2, punto d), Allegato 1, della DGR n. 1007/2015;

2. dai dati forniti dall’organizzazione che devono dimostrare che il numero degli aderenti è almeno il doppio più uno dei membri del direttivo;

3. dai dati forniti che devono dimostrare che l’organizzazione si avvale solo in misura secondaria di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo;

4. dal possesso da parte dell’organizzazione di un proprio codice fiscale. Solo nel caso di gruppo locale operativo di associazione nazionale o regionale il codice fiscale può essere già attribuito ad altro soggetto: tale gruppo è iscrivibile in apposita sezione speciale del registro;

5. la presenza di polizza assicurativa per la copertura dei soci volontari attivi per danni a terzi, malattie e infortuni.

La verifica per delle associazioni di promozione sociale (APS) dovrà in particolare ad accertare:

C. LA CONFORMITÀ DELLO STATUTO, che deve dunque prevedere:

1. che la forma giuridica sia tra quelle previste (Par.1.1, Allegato 2, DGR n. 1007/2015);

2. che la sede legale sia nel territorio regionale, eccetto casi di sezioni locali di associazioni nazionali o extraregionali (iscrivibili in una sezione speciale del registro);

3. denominazione, scopi e modalità attuative chiari e a valenza collettiva;

4. l’assenza fini di lucro espressamente dichiarata;

5. che le risorse economiche siano compatibili con quelle elencate all’art. 4 della L. n. 383/2000;

6. che il soggetto richiedente non rientri tra quelli che, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 383/2000, non sono considerati associazione di promozione sociale:

a. partiti politici;

b. organizzazioni sindacali;

c. associazioni di datori di lavoro;

d. associazioni professionali e di categoria;

e. associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;

f. Circoli privati;

g. Comitati temporanei;

h. associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati;

i. associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;

j. associazioni che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

7. la previsione che possano essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico;

8. la previsione che possano essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni;

9. l’attribuzione al Presidente della rappresentanza legale dell’associazione;

10. il divieto che i proventi delle attività possano essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o in caso di scioglimento;

11. l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;

12. che gli aderenti forniscono prestazioni gratuite in modo prevalente;

13. il riconoscimento alla minoranza della base associativa di ottenere convocazioni assemblea (raccomandato 1/10 soci);

14. che siano previsti criteri espliciti di ammissione ed esclusione degli aderenti;

15. che siano esplicitati gli obblighi e i diritti degli aderenti;

16. l’elettività delle cariche associative riservate a soci;

17. l’obbligatorietà del Bilancio o rendiconto approvato in assemblea;

18. l’esclusione di organi monocratici o voti doppi attribuiti al Presidente o ad altri;

19. il divieto di previsione di membri di diritto negli organi direttivi e, in questi, di ammissione per cooptazione;

20. il potere di controllo della base associativa, su nomina e operato degli amministratori;

21. una maggioranza assembleare qualificata per le modifiche statutarie;

22. una maggioranza assembleare particolarmente qualificata per l’eventuale scioglimento dell’organizzazione (voto favorevole di almeno tre quarti degli associati);

23. pari diritti e doveri dei soci e utilizzo del metodo maggioritario;

24. previsione di non più di una delega per socio in assemblea;

25. l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;

D. LA CONFORMITÀ DELL’ATTIVITÀ che si accerta:

1. dal parere del Comune attestante l’effettiva attività. Nel caso di silenzio assenso del Comune la relazione dell’Associazione deve evidenziare una piena attività;

2. dai dati forniti dall’associazione che devono dimostrare che il numero degli aderenti è almeno il doppio più uno dei membri del direttivo;

3. dai dati forniti che devono che l’associazione si avvale solo in misura secondaria di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo;

4. dal possesso da parte dell’associazione di un proprio codice fiscale. Solo nel caso di gruppo locale operativo di associazione nazionale o regionale il codice fiscale può essere già attribuito ad altro soggetto: tale gruppo è iscrivibile in apposita sezione speciale del registro;

5. dai dati forniti che deve dimostrare che l’attività svolta dall’associazione sia tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente;

6. dai dati forniti che deve dimostrare che l’attività svolta dall’associazione sia svolta in modo continuativo, rivolta agli associati e a terzi e coerente con gli scopi statutari.

note

[1] verificare la reperibilità all’indirizzo della sede legale dichiarata.

[2] opera esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione.

[3] attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari delle persone.

[4] per la natura dell’attività e per le modalità con cui viene svolta non sussistono indizi evidenti di finalità lucrative.

[5] verificare la reperibilità all’indirizzo della sede legale dichiarata.

[6] l’attività, ancorché di tipo mutualistico, deve essere coerente con le finalità a valenza collettiva enunciate nello statuto.

[7] verificare la sussistenza di un effettivo fine di interesse sociale rilevante e a valenza collettiva.

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