n. 127 del 18.07.2012 periodico (Parte Seconda)

Ambiti territoriali ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

 per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 che all’art. 3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con L. 27/2012) che attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione “non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”- “tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio” a tutela della concorrenza e dell’ambiente;

2. di definire i seguenti ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell’organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all’art. 14ter comma 1 della L.R. 30/98 e dell’art. 24 della L.R. 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province:

a. Ambito Trebbia - Piacenza;

b. Ambito Taro - Parma;

c. Ambito Secchia - Panaro - Reggio Emilia e Modena;

d. Ambito Reno - Bologna e Ferrara;

e. Ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

3. di disporre che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti nel precedente punto 2.;

4. di stabilire che i confini degli ambiti ottimali potranno essere modificati nel rispetto degli obiettivi prioritari richiamati in premessa e qui integralmente confermati, con proprio successivo provvedimento;

5. di precisare che gli Enti di governo degli ambiti ottimali di cui al precedente punto 2. e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

6. di promuovere, in tale nuovo contesto di definizione dell’organizzazione dei servizi, l’impiego flessibile ed ottimale degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento da parte dei gestori dei servizi di TPL per favorire un’offerta qualitativa più rispondente alle esigenze di mobilità del territorio;

7. di prevedere che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l’estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore, affinché entro il 31 luglio 2013 esso possa essere portato a regime;

8. di ritenere che il gestore sia tenuto a richiedere preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l’utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l’uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell’intera flotta attribuibile al singolo bacino;

9. di stabilire che l’intero bacino unico regionale costituisca il riferimento territoriale per l’organizzazione e l’affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi ferroviari regionali, essendo tale ambito territoriale ottimale, sia per estensione che per omogeneità, ai fini di consolidare e ulteriormente accrescere le economie di gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale, i loro standard qualitativi, il migliore sfruttamento del materiale rotabile, i livelli di efficacia e di ammodernamento conseguiti in questi ultimi cinque anni, anche in esito alla precedente gara che ha avuto come riferimento lo stesso bacino;

10. di prevedere nel nuovo disegno dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale l’opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d’investimento per l’ammodernamento e l’innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato “MiMuovo”;

11. di dare atto della informazione relativa al presente provvedimento al Comitato di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali in data 26 giugno 2012, a norma dell’art.14 ter della L.R. 30/98 e s.m.i.;

12. di dare atto infine che il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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