n.404 del 20.12.2018 (Parte Prima)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 2 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 3 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 4 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 5 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 6 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 7 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001

Art. 8 - Disposizioni per il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro

Art. 9 - Attività sociali, culturali, ricreative

Art. 10 Disposizioni transitorie

Art. 11 - Ulteriori disposizioni transitorie

Art. 12 - Abrogazioni

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001

1. L’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in:

a) direzioni generali e agenzie regionali;

b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano:

a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;

b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;

c) l’istituzione delle agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell’articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’università);

d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;

e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.

3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza.

4. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera b), e delle Agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, le parole “3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “3, 4 e 5”.

2. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa, la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“5. I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell’Assemblea legislativa, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono all'Assemblea legislativa l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:

“5 bis. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 4 e 5 non rientrano negli incarichi di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

5. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituita dalla seguente:

“b) eventuale maggior costo, a seguito di attribuzione dell’emolumento di cui al comma 10 al personale appartenente agli organici regionali in assegnazione;”.

6. Al comma 10 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “sono sostituite da un unico emolumento” sono aggiunte le seguenti: “, parametrato anche alle attività effettivamente assegnate”;

b) le parole “nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato” sono soppresse.

7. Al comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 dopo le parole “le disposizioni relative” sono inserite le seguenti: “al possesso del titolo di studio,”.

8. Il comma 12 bis dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“12 bis. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell’incarico, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;

b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;

c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cui alla lettera d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 5.”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate ai titolari di posizione organizzativa. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individuano le funzioni dirigenziali delegabili e i relativi atti di competenza dirigenziale adottabili dai titolari di posizione organizzativa, definendo i criteri e i limiti, anche economico-finanziari, di conferimento delle deleghe.”.

Art. 6

Modifiche all’articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“1. I direttori generali e i direttori delle Agenzie regionali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.”.

Art. 7

Modifiche all’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001

1. All’articolo 49 della legge regionale n. 43 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

b) al comma 4 dopo le parole “anche per gli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera c)” sono inserite le seguenti: “e per l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE)”;

c) il comma 6 è sostituto dal seguente:

“6. Ai componenti e ai presidenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui ai commi 2 e 5 spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale nell’avviso pubblico per l’individuazione degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.”.

Art. 8

Disposizioni per il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro

1. Qualora venga modificato l’assetto giuridico e organizzativo dell’Agenzia regionale per il lavoro pregiudicando sostanzialmente la continuità occupazionale del personale interno, nonché l’appartenenza al novero degli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il personale dipendente dall’Agenzia viene trasferito alla Regione, conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.

Art. 9

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dalla Regione Emilia-Romagna a favore dei suoi dipendenti sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). La Regione può concedere a tali organismi, previa convenzione, l’uso di spazi e attrezzature regionali.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. L’adeguamento al limite di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 43 del 2001 si applica per i posti dirigenziali di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

2. A decorrere dall’anno 2018, la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001 viene imputata al “Fondo per la retribuzione di posizione e risultato” e ne incrementa l’importo, a parità di spesa complessiva rispetto al limite, relativo all’anno 2016, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa.

3. Nel limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono ricomprese le quote di retribuzione di posizione e di risultato di tutti i contratti dirigenziali a tempo determinato, comunque sulla base della dotazione organica attualmente coperta.

Art. 11

Ulteriori disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6, lettera b), e comma 12 bis della legge regionale n. 43 del 2001, come rispettivamente modificati e sostituiti dall’articolo 2 della presente legge, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all’articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 49, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, nel testo previgente all’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

Art. 12

Abrogazioni

1. La legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 (Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti) è abrogata.

2. Le seguenti disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 sono abrogate:

a) il comma 5 dell’articolo 12;

b) il comma 2 dell’articolo 41;

c) il comma 3 bis dell’articolo 43;

d) i commi 2 e 3 dell’articolo 44.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole “e di ogni singolo atto di incarico” sono soppresse.

4. I commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono abrogati.

5. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) è soppresso.

6. Il primo periodo del comma 8 dell’articolo 20 ter della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) è soppresso.

7. All’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea) il secondo periodo del comma 7 e il comma 8 sono soppressi.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2018 STEFANO BONACCINI

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