SUPPLEMENTO SPECIALE N.32 DEL 04.03.2021

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio Sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende USL del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia).

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, può altresì individuare condizioni di maggior favore per garantire l’assistenza medica di base delle persone senza dimora.

3. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui ai commi precedenti, ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora. 

Art. 2

Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione della presente legge.

 Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate. 

Art. 4

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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