n.266 del 22.10.2025 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo Convenzione per attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l’educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come negli stili di vita, è realizzata anche dal sistema formativo formale, oltre che da momenti di apprendimento non formale e informale;

- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche per gli studenti che facciano uso di laboratori e attrezzature di lavoro in ambito scolastico e che siano avviati a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in contesti esterni all’Istituzione Scolastica, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;

- lo svolgimento dei percorsi suindicati da parte degli studenti è, pertanto, subordinato alla preventiva formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa succitata;

Visti:

- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che prevede che le Regioni e altri specifici Organismi ed Istituzioni, tra cui l’INAIL, svolgano attività di informazione, formazione, assistenza e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e in particolare l'art. 37, comma 1, concernente gli adempimenti previsti in materia di formazione;

- i DD.PP.RR. n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010, con i quali sono stati adottati i Regolamenti recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti Tecnici e dei Licei;

- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 667 del 27 maggio 2013 avente per oggetto: “Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione dei lavoratori di cui all'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008, ai fini della realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning e approvazione delle relative disposizioni”;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare i commi da 33 a 43 dell’art. 1;

- l'art. 1, comma 38, della Legge sopra menzionata che stabilisce che “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;

- la “Guida Operativa per la scuola” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativa alle Attività di c.d. Alternanza Scuola-Lavoro trasmessa con nota prot. n. 9750 dell'8 ottobre 2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, e in particolare il paragrafo 11 “Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti”;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107" e successivi provvedimenti attuativi;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento alle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato introdotte dall’art. 17;

- il Decreto Interministeriale del 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di Alternanza Scuola-Lavoro”, e in particolare l’art. 5 “Salute e Sicurezza”;

- l'art. 1, commi da 784 a 787, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) recante modifiche ai percorsi di c.d. Alternanza Scuola-Lavoro, ivi inclusa la ridenominazione in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

- il comma 785 dell’articolo 1 della Legge n. 145 succitata che prevede la definizione, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

- il Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019, n. 774 di definizione delle suindicate Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con applicazione dall’a.s. 2019/2020;

- il paragrafo 6 delle succitate Linee Guida “Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi”;

- la propria deliberazione n. 2176 del 22 novembre 2019 recante all’oggetto: “Approvazione Convenzione per attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;

- il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 e in particolare l’articolo 26 “Misure per la riforma degli Istituti Tecnici”, l’articolo 26-bis “Ulteriori misure per la riforma 1.1 degli Istituti Tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”  e l’articolo 27 “Misure per la riforma degli Istituti Professionali”;

- il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale Emilia-Romagna del 15/06/2023 riguardante la promozione e realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

- la Legge 3 luglio 2023 n. 85 recante  “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, con riferimento all’articolo 17 che, in particolare, al comma 4 integra l'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 784 e al comma 5 apporta modifiche all'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 41;

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 12 novembre 2024, n. 226 recante “Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62”;

- la Legge 17 febbraio 2025, n. 21 recante “Modifica all’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica” che persegue la finalità di garantire la diffusione nelle Istituzioni Scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore e introduce le succitate conoscenze nell’ambito delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica;

- il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026” e in particolare l’Allegato B (articolo 1) riguardante il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2025, n. 79;

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 17 aprile 2025, con Repertorio Atti n. 59/CSR, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

- il Piano triennale per la prevenzione INAIL 2025-2027 approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’Istituto in parola con la delibera n. 7 del 13 maggio 2025;

Richiamato l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

Rilevato che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia- Romagna, l’INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna e la Regione Emilia-Romagna hanno ravvisato l’opportunità di continuare a collaborare nelle attività di promozione della tutela della salute e sicurezza degli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

Considerato che:

- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l’INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna, con il supporto dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, e in particolare dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), a seguito dell’andamento positivo delle attività realizzate in attuazione della Convenzione relativa al periodo 2019-2025, hanno definito uno schema di Convenzione per la realizzazione delle suddette attività, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il contenuto dell'allegato schema di Convenzione è stato valutato positivamente e condiviso dalla Regione Emilia- Romagna;

- le attività realizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dall’INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna previste dalla presente Convenzione non comportano oneri a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e delle Istituzioni Scolastiche;

- le sopra citate attività saranno valutate, al termine di ogni anno scolastico e definite per l'anno scolastico successivo da parte di una Commissione Paritetica, composta da rappresentanti designati dalle Parti firmatarie la presente Convenzione, che verrà nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno attivare la collaborazione richiesta, rinnovando la Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento, con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l’INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna per la realizzazione delle suesposte attività;

Dato atto che, a seguito del rinnovo della Convenzione di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione della stessa provvederà il Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

Rilevato che la Convenzione in parola ha durata per gli aa.ss. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- la propria deliberazione n. 2077 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

- la determinazione dirigenziale n. 27228 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”; 

- la propria deliberazione n. 2376 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”; 

- la propria deliberazione n. 279 del 27 febbraio 2025 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;

- la propria deliberazione n. 1440 del 08 settembre 2025 avente ad oggetto: “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027"”;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di proseguire, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, la collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l’INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna per lo svolgimento delle attività di promozione della tutela della salute e sicurezza degli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado, con particolare riferimento agli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in relazione alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

2. di rinnovare la Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l’INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna per la realizzazione delle attività suesposte, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni e gli obblighi reciproci delle Parti firmatarie la Convenzione, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione delle medesime e i tempi;

3. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione con le Parti firmatarie la medesima provvederà il Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2- bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione della Convenzione in parola non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

5. di stabilire che la Convenzione ha durata per gli aa.ss. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere rinnovata;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal vigente PIAO Regionale e dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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