n.151 del 31.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Modifica Provvedimento di VIA del "Progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 nel comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del comune di Poggio Torriana (RN) - Proponente Sogliano Ambiente Spa" di cui alla delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2103 del 5 dicembre 2016. Correzione di meri errori materiali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di accogliere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, la richiesta di Arpae Forlì-Cesena, così come presentata con nota prot. n. 4263 del 21/3/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG. 2017.187456 del 2103/2017;

b) di sostituire, conseguentemente a quanto valutato nella parte narrativa del presente provvedimento, le seguenti prescrizioni riportate al punto a) della DGR 2103 del 5/12/2016:

1. la prescrizione n. 18 della DGR 2103/2016 viene sostituita con la seguente:

“18. Per la discarica G4 il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile conferire annualmente all’impianto di discarica (dal 1 gennaio al 31 dicembre) è pari a 210.000 tonnellate di rifiuti.”

2. la prescrizione n. 19 della DGR 2103/2016 viene sostituita con la seguente:

“19. Il quantitativo massimo di rifiuto non pericoloso, individuato dal codice EER 190503 (biostabilizzato), che è possibile sottoporre annualmente ad operazioni di recupero (R11) presso l’impianto di discarica in fase di coltivazione è pari al 20 % dei rifiuti complessivamente conferiti per le operazioni di smaltimento D1. Tale rifiuto è soggetto ai criteri di ammissibilità dettati dal DM 27/09/10 e smi, alle condizioni previste nella relativa scheda del PSC, a cui possono essere applicate le deroghe autorizzate dal presente atto.”

3. il primo capoverso della prescrizione n. 27 della DGR 2103/2016 viene sostituito con il seguente:

“I rifiuti speciali non pericolosi in ingresso (D1) devono sottostare ai criteri di ammissibilità cosi come previsto dal DM 27/9/10 e smi. In particolare:…”

4. l'ultimo capoverso della prescrizione n. 83 della DGR 2103/2016 viene sostituito dal seguente:

“Quanto sopra si applica unicamente alla scheda B.5.Scarichi industriali - Piazzola lavaggio automezzi, alla scheda B.6. Scarico industriale prodotto dal trattamento dei percolati e alla scheda C.2. emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica e caldaia alimentata a biogas B102 per i soli parametri non monitorati in continuo, in quanto i restati monitoraggi sono regimati da specifiche prescrizioni/indicazioni normative.”

c) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla ditta Sogliano Ambiente SpA; 

d) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Rimini, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di Borghi, Comune di Poggio Torriana, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Rimini, Unione Comuni Valle del Savio, Unione dei Comuni Valmarecchia, Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna, Autorità di bacino interregionale Marecchia-Conca, AUSL Romagna;

e) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente atto.

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