n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Modifiche allo Statuto comunale Riccione - testo aggiornato con le deliberazioni consiliari nn. 27 e 29 del 6/5/2010

Statuto comunale di Riccione - testo aggiornato degli articoli 3 - 39 - 54 - 55 - 56 (come modificati con le deliberazioni consiliari n. 27 e 29 del 6/5/2010) 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 3 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Riccione, nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Corte Europea delle autonomie locali e nella prospettiva di un’Europa politicamente ed economicamente unita, attraverso i rapporti di gemellaggio, aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti Locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell’Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

2. Il Comune ripudia ogni forma di razzismo e di violenza e a tal fine si impegna ad operare per l’integrazione multietnica nell’ambito delle leggi vigenti garantendo a ciascuno uguali diritti e doveri.

3. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio alla guerra e promuove la cooperazione fra i popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative che tendono a far del Comune di Riccione terra di pace.

4. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si impegna a riconoscere il valore di ogni persona in ogni istante della sua esistenza ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età, dal suo credo religioso e politico.

5. Il Comune di Riccione riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene pubblico; conferma il principio della proprietà e della gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, ancorché non estratte, sono pubbliche.

Titolo IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Gestione

Articolo 39Forme di Gestione dei Servizi Pubblici

1. Per i servizi pubblici che hanno per oggetto la raccolta, lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti, la gestione delle fonti e della distribuzione del gas, verde pubblico, depurazione, le farmacie nonchè altri servizi che abbiano per oggetto attività volte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico sociale della comunità riccionese, il Consiglio può deliberare l’affidamento ad aziende speciali già costituite, la costituzione di aziende speciali, anche consortili, o di Società per Azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati o anche mediante associazioni consortili e convenzioni fra Comuni.

1bis. La gestione del servizio idrico integrato è attuata esclusivamente attraverso consorzi o aziende speciali, anche consortili, trattandosi di un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto essenziale per garantire l’accesso all’acqua e pari dignità a tutti i cittadini.

2. Il Consiglio Comunale, quando ne ricorra la convenienza economica e sociale, può decidere di affidare la gestione dei servizi pubblici attualmente affidati ad aziende speciali, a Società per Azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio può, altresì, deliberare la concessione dei servizi stessi a terzi ad esclusione della gestione totale delle fonti e della distribuzione idrica e del gas.

4. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, la loro eventuale trasformazione in S.p.A. con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Le Aziende Speciali hanno personalità giuridica ai sensi di legge.

6. Gli Statuti delle Aziende Speciali vanno articolati in maniera tale che le relative norme garantiscano la trasparenza, l’economicità e l’efficienza della gestione e dei servizi, l’accessibilità e la partecipazione degli utenti.

7. Fino all’adozione delle deliberazioni consiliari che definiscano le forme di gestione dei suddetti servizi, questi continuano ad essere esercitati nelle forme in corso.

8. I rappresentanti del Comune nelle Società, Enti, Consorzi ed Organismi nei quali il Comune stesso partecipa a qualsiasi titolo hanno l’obbligo di informare il Consiglio Comunale circa l’attività dei suddetti Enti almeno due volte all’anno in occasione della presentazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo nonchè in occasione della presentazione di proposte di modifiche statutarie. 

Capo II - Il Difensore civico

Articolo 54 - Istituzione

1. È istituito il Difensore Civico Comunale al fine di contribuire a garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dell’Ente.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto sulla base dell’elenco scaturente da apposito bando pubblico tra i soggetti risultanti in possesso dei requisiti, con il voto favorevole di tanti consiglieri quanti sono quelli della maggioranza aumentato di ½ del numero di consiglieri della minoranza (senza computare il Sindaco).

3. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, ne è prevista una terza ove è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del C.C. la quale dovrà essere espressa su una rosa di tre nomi proposti dalla Conferenza dei Capigruppo.

4. E’ scelto tra i cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riccione, aventi i requisiti di preparazione, esperienza e competenza giuridico amministrativa e che dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

5. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto secondo il disposto di cui al precedente secondo comma e per una sola volta.

6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina entro tre mesi dal suo insediamento.

7. Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi di fronte al Sindaco.

8. Non possono essere nominati difensore civico:

a) - i parenti ed affini entro il 4° grado dei componenti della Giunta e del Consiglio comunale in carica;

b) - i Consiglieri comunali e gli Amministratori in carica dell’Ente durante il mandato amministrativo in corso od in quello immediatamente precedente;

c) - coloro che rivestono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente della Provincia;

d) - coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell’ente medesimo anche nella precedente legislatura;

9. L’esercizio delle funzioni di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’Ente con carattere di continuità ed anche occasionalmente.

10. Ove nel corso del mandato il medesimo venga a perdere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità decade dalle funzioni. Essendo obbligato alla comunicazione di cui all’art.56, la pronuncia della decadenza determina la perdita dell’indennità dal momento in cui si è determinato il motivo.

Articolo 55 - Funzioni

1. Su istanza di cittadini, formazioni sociali, ovvero d’ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori, nell’esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall’ambito dell’intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine all’espletamento di controlli preventivi di legittimità su particolari categorie di atti dell’Amministrazione Comunale.

3. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione giuridica o funzionale.

4. Il Difensore Civico, per l’adempimento dei propri compiti:

a) - ha libero accesso agli uffici Comunali, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti;

b) - ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata: in caso di richiesta non può essergli opposto né il segreto d’ufficio né la riservatezza.

c) - può convocare Dirigenti e Funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti;

d) - ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell’Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico e può altresì venire convocato dai medesimi organi.

5. Al Difensore Civico spetta il compenso stabilito dal Consiglio nonché il rimborso delle spese.

6. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell’ufficio.

Articolo 56 - Rapporti con il Consiglio

1. Difensore Civico annualmente presenta apposita relazione al Consiglio Comunale sull’attività svolta, sui riscontri effettuati e sulle disfunzioni rilevate nell’attività amministrativa, come da regolamento per la disciplina dell’istituto del Difensore Civico.

2. La relazione del Difensore Civico è discussa e valutata dal Consiglio Comunale.

3. Alla seduta partecipa il Difensore Civico.

4. Riferisce in casi gravi ed urgenti al Consiglio in ogni tempo, proponendo eventualmente i rimedi ed indicando le responsabilità.

5. Può proporre richieste di indagini amministrative.

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