n.405 del 21.12.2018 (Parte Prima)
MISURE PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. La presente legge dispone in ordine al finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) istituito con l’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) e al suo finanziamento, tenuto conto del sistema di governance regionale ed ai tempi e modi della programmazione territoriale, in attuazione delle previsioni del nuovo Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019.
2. Al fine di assicurare copertura finanziaria alla programmazione territoriale del FRNA mettendo a disposizione entro l’esercizio finanziario 2018 le risorse necessarie a garantire gli interventi finalizzati ad uno sviluppo equilibrato della rete dei servizi per la non autosufficienza su tutto il territorio regionale, in attuazione anche delle previsioni del PSSR 2017-2019, l’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)), così come modificato dall’articolo 13 della legge regionale legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020) è aumentata, con riferimento all’esercizio 2018, di euro 4.300.000,00.
3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 sono apportate al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell’allegato “Variazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2018 STEFANO BONACCINI