n.355 del 20.12.2023 periodico (Parte Seconda)
PSR 2007-2013 - Deliberazione n. 1211/2017 recante "Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie" Modifica disposizioni recupero contributo e ulteriore modifica tempistiche
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione europea che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;
Visto, altresì, il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna - Versione 11 - approvato dalla Commissione europea con lettera di accettazione Ref. Ares(2015)5181438 del 18 novembre 2015, del quale si è preso atto con propria deliberazione n. 1973 del 30 novembre 2015;
Richiamata la scheda del PSR relativa alla Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”;
Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni n. 1448 dell’8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i tre Programmi Operativi con valenza di avviso pubblico della Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” per interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei quali sono stati fissati i criteri di presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziarie previste per detta Misura;
Rilevato che il punto 7.1 “Spese ammissibili” dei tre avvisi sopracitati stabiliva che “può essere altresì previsto l’acquisto di ricoveri temporanei (es. “hangar”), comprensivi delle relative spese per eventuali allacciamenti di luce ed acqua, qualora funzionali alla prosecuzione dell’attività produttiva nelle more del completo ripristino delle strutture produttive danneggiate o distrutte per effetto del sisma”;
Dato atto che con determinazioni dirigenziali n. 2739 del 22 marzo 2013, n. 7302 del 19 giugno 2013, n. 15748 del 27 novembre 2013, quest’ultima rettificata con determinazione n. 1626 del 12 febbraio 2014, il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese aveva approvato le graduatorie di merito delle domande pervenute e risultate ammissibili, a seguito dell’istruttoria tecnica svolta coerentemente alle disposizioni dei predetti avvisi pubblici, ammettendo a contributo l’acquisto di n. 374 ricoveri temporanei;
Atteso che il presupposto per la finanziabilità dei predetti ricoveri risultava essere appunto il peculiare carattere di temporaneità;
Rilevato che la Commissione europea, al fine di favorire la ricostruzione, con Decisione C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012 ha approvato un regime di Aiuti di Stato, di cui al DL n. 74/2012 ed al D.L. n. 95/2012, in attuazione dei quali la Regione Emilia-Romagna ha attivato una linea di intervento finalizzata al ripristino degli immobili produttivi danneggiati dal sisma con la corresponsione di contributi finalizzati a tale scopo;
Viste le Ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012, di attuazione dei citati D.L. n. 74/2012 e D.L. n. 95/2012:
- n. 29 del 28 agosto 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e successive modifiche;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili” e successive modifiche;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e successive modifiche;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e successive modifiche;
- n. 24 del 12 ottobre 2018 recante “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo”;
- n. 32 del 3 dicembre 2019 recante “Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale”;
- n. 28 del 30 settembre 2020 recante “Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale”;
- n. 9 del 29 marzo 2021 recante “Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale. Modifica e sostituzione della formulazione del comma 4 dell’articolo 12, del comma 4 dell’articolo 13, dell’ultimo alinea del comma 4 dell’art. 19 dell’Ordinanza.”;
Richiamata la propria deliberazione n. 1211 del 2 agosto 2017, recante “PSR 2007-2013 - Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità” - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie” con la quale si è provveduto, in particolare, alla definizione dei termini di rimozione delle strutture finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, in coerenza con le scadenze per gli interventi oggetto di finanziamento a valere sugli aiuti di cui alle sopra richiamate Ordinanze commissariali;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 2202 del 17 dicembre 2018, avente ad oggetto “PSR 2007-2013 – Deliberazione di Giunta regionale n. 1211/2017 recante “Misura 126 ‘Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità’ – Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguente sanzionatorie” – Modifica tempistiche” con la quale si è provveduto, in particolare, alla modifica dei termini di rimozione delle strutture finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, in coerenza con le nuove scadenze per gli interventi oggetto di finanziamento a valere sugli aiuti di cui alle sopra richiamate Ordinanze commissariali;
- n. 84 del 21 gennaio 2020, recante “PSR 2007-2013 - Deliberazione n. 1211/2017 recante "Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie" - Ulteriore modifica tempistiche”;
- n. 1843 del 7 dicembre 2020, recante “PSR 2007-2013 - Deliberazione n. 1211/2017 recante "Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie" e successive modifiche - Ulteriore modifica tempistiche”;
- n. 1215 del 26 luglio 2021, recante “PSR 2007-2013 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1211/2017 recante "Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie." e successive modifiche - Ulteriore modifica tempistiche;
- n. 1446 del 29 agosto 2022, recante “PSR 2007-2013 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1211/2017 recante "Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie." e successive modifiche - Ulteriore modifica tempistiche;
Dato atto che i termini attualmente fissati dalla deliberazione n. 1211/2017 - quali modificati, da ultimo, dalla deliberazione n. 1446/2022 - per la comunicazione di avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e per la rimozione delle strutture temporanee, finanziate con la Misura 126 del PSR 2007-2013, risultano essere attualmente i seguenti:
- la comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 dovrà essere effettuata all’Ente competente:
- entro e non oltre il 31 agosto 2023, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;
- la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:
- entro e non oltre il 30 novembre 2023, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;
Dato atto che, ai sensi della propria deliberazione n. 1211/2017, nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA;
Dato atto, altresì, che tale recupero era finalizzato a ricondurre il contributo effettivamente percepito ad un contributo pari alla percentuale di sostegno ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l’acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40%;
Considerato che il monitoraggio della situazione, a distanza di diversi anni dalla definizione dei termini di rimozione delle strutture finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, evidenzia che un elevato numero di imprese agricole, ha provveduto, secondo le norme urbanistiche, a stabilizzare il ricovero temporaneo già finanziato ai sensi della Misura 126;
Atteso che per tutti i ricoveri temporanei di cui trattasi è ormai decorso il vincolo di destinazione e d’uso quinquennale ai sensi della L.R. n. 15/2021 e del Reg. (CE) n. 1698/2005 e che tali ricoveri – rappresentati nella maggioranza dei casi da strutture molto leggere con durata tecnica relativamente limitata, in molte situazioni necessitano ormai, a distanza di anni dalla loro installazione, di manutenzioni straordinarie;
Considerato che i tempi di ripristino degli immobili produttivi danneggiati dal sisma si sono dilatati oltre le iniziali previsioni e che il recupero del contributo erogato nella misura prevista dalla deliberazione n. 1211/2017 appare oggi, in molti casi, eccessivamente penalizzante in relazione al valore di mercato residuo dei beni in questione;
Atteso che i ricoveri temporanei finanziati risultano ormai integrati nel processo produttivo aziendale delle imprese beneficiarie e risulta pertanto opportuno favorirne il mantenimento in essere per non incidere negativamente su queste ultime;
Valutato opportuno modificare quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1211/2017, ridefinendo le modalità di recupero del contributo nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, così da tenere conto del deprezzamento che i ricoveri di cui trattasi hanno subìto nel corso degli anni trascorsi;
Considerato altresì opportuno, atteso che la modifica di cui trattasi potrebbe portare le imprese beneficiarie a rivedere le scelte già operate in relazione al mantenimento o meno del ricovero temporaneo, differire come segue il termine per la rimozione dei ricoveri temporanei da ultimo fissato dalla deliberazione n. 1446/2022:
- la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:
- entro e non oltre il 29 febbraio 2024, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;
Considerato:
- che i ricoveri temporanei finanziati nell’ambito della Misura 126 – sisma sono tecnicamente riconducibili a due macrocategorie, ovvero:
- ricoveri temporanei di tipologia leggera quali “tunnel” o “tenso-struttura”;
- ricoveri temporanei di tipologia riconducibile alla categoria “edificio”, contraddistinti dalla presenza di entrambi i seguenti elementi costitutivi:
- componenti verticali in muratura o cemento - inclusi prefabbricati - e/o pannelli sandwich, o costituite da pilastri in acciaio;
- coperto rigido;
- che tali tipologie sono caratterizzate da una aspettativa di durata tecnica molto differente l’una dall’altra e che, pertanto, pare ragionevole tenere conto di tale differenza nel calcolo del contributo da restituire;
Ritenuto opportuno stabilire i coefficienti di ammortamento da applicare tenendo conto della tipologia del ricovero, individuando pertanto il tasso annuo di ammortamento pari al 10% (dieci%) per i ricoveri temporanei di tipologia leggera quali sono i “tunnel” e le “tensostrutture” e pari al 5% (cinque%) per quelli riconducibili alla categoria degli “edifici”;
Ritenuto opportuno altresì, al fine di assicurare parità di trattamento tra beneficiari, stabilire quale momento di inizio del periodo di ammortamento la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo del contributo e quale data di chiusura del periodo considerato quella di approvazione della presente deliberazione;
Ritenuto necessario, infine, disporre affinché il valore dell’importo da recuperare sia calcolato secondo la seguente formula: [(valore iniziale del ricovero temporaneo) – (valore iniziale del ricovero temporaneo * coefficiente annuo ammortamento * durata periodo ammortamento)]*40%;
Atteso che:
- il punto 5. del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 2202/2018 demandava a successivo atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari la definizione di modalità operative utili alla disciplina delle fasi di smantellamento delle strutture temporanee finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e l’eventuale restituzione parziale del contributo nell’ipotesi di stabilizzazione dei ricoveri di cui trattasi, già prevista dalla citata deliberazione n. 1211/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 16418 dell’11 settembre 2019 la Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari ha provveduto ad approvare “Indicazioni operative relative all’attività di controllo sulla rimozione dei ricoveri temporanei finanziati a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e sulla restituzione dei contributi”, come previsto dalla propria deliberazione n. 2202/2018;
- nelle suddette indicazioni operative è stato previsto che:
- a seguito della segnalazione dell’impresa beneficiaria, il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP) competente provveda ad effettuare il controllo in situ finalizzato a verificare in quale situazione si trova l’impresa rispetto a quelle possibili, schematizzate in una tabella;
- per i procedimenti di autorizzazione edilizia ancora in corso al momento del controllo, ed in caso di diniego finale del titolo edilizio, il STACP provveda a fissare un termine di 15 giorni – decorrenti dall’avvenuta comunicazione - entro i quali il beneficiario dovrà provvedere alla rimozione del ricovero temporaneo;
Ritenuto opportuno, ai fini dell’economicità dell’azione della PA, disporre che nei casi in cui è stata richiesta al Comune competente la stabilizzazione del ricovero temporaneo e la documentazione trasmessa dal beneficiario allo STACP (oggi Area finanziamenti comunitari- ambito territoriale competente) consente la chiusura positiva dell’istruttoria tramite controlli amministrativi è possibile prescindere dalla visita in situ;
Ritenuto, altresì, opportuno - al fine di agevolare l’ottemperanza all’obbligo di rimozione da parte delle imprese agricole considerate – incrementare il lasso temporale a disposizione delle stesse per ottemperare a detto obbligo, disponendo a tale scopo che per i procedimenti di autorizzazione edilizia ancora in corso al momento del controllo, ed in caso di diniego finale del titolo edilizio, l’ Area finanziamenti comunitari- ambito territoriale competente - provvederà a fissare un termine di 30 giorni decorrenti dall’avvenuta comunicazione entro i quali il beneficiario dovrà provvedere alla rimozione del ricovero temporaneo;
Ritenuto, infine, di confermare quant’altro stabilito con la propria deliberazione n. 1211/2017, in particolare in relazione alla revoca totale da applicare nel caso di mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, con conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 2 punti a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 15/2021;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale avente ad oggetto, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
1) di modificare il termine previsto dalla deliberazione n. 1211/2017 per la rimozione dei ricoveri temporanei, quale da ultimo rideterminato dalla deliberazione n. 1446/2022, come segue:
- la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:
- entro e non oltre il 29 febbraio 2024, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e per le persone fisiche dell’area agricoltura e agroindustria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno avuto concesso un contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;
2) di modificare altresì quanto previsto dalla deliberazione n. 1211/2017, stabilendo che l’importo da recuperare, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, sia calcolato tenendo conto del deprezzamento che i ricoveri di cui trattasi hanno subìto nel corso degli anni trascorsi attraverso l’utilizzo dei seguenti valori dei coefficienti di ammortamento annuo da applicare per il calcolo del deprezzamento subìto, tenendo conto della tipologia del ricovero:
- 10% (dieci%) per i ricoveri temporanei di tipologia leggera quali sono i “tunnel” e le “tensostrutture”;
- 5% (cinque%) per i ricoveri temporanei riconducibili alla categoria degli “edifici”, contraddistinti dalla presenza di entrambi i seguenti elementi:
- componenti verticali in muratura o cemento - inclusi prefabbricati - e/o pannelli sandwich e/o costituiti da pilastri in acciaio;
- coperto rigido;
3) di stabilire che il periodo di ammortamento da prendere in considerazione per il calcolo è l’arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo del contributo e la data di approvazione del presente atto;
4) di disporre che il valore da recuperare di cui al precedente punto 2) sia calcolato secondo la seguente formula: [(valore iniziale del ricovero temporaneo) – (valore iniziale del ricovero temporaneo * coefficiente annuo ammortamento * durata periodo ammortamento)]*40%;
5) di disporre, in relazione a quanto già previsto dalle “Indicazioni operative relative all’attività di controllo sulla rimozione dei ricoveri temporanei finanziati a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e sulla restituzione dei contributi”, approvate con determinazione n. 16418/2019 della Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 2202/2018:
- che, nei casi in cui è stata richiesta al Comune competente la stabilizzazione del ricovero temporaneo e la documentazione trasmessa dal beneficiario allo STACP (oggi Area finanziamenti comunitari - ambito territoriale competente) consente la chiusura positiva dell’istruttoria tramite controlli amministrativi, è possibile prescindere dalla visita in situ;
- che per i procedimenti di autorizzazione edilizia ancora in corso, ed in caso di diniego finale del titolo edilizio, l’Area finanziamenti comunitari - ambito territoriale competente - provvederà a fissare un termine di 30 giorni – decorrenti dall’avvenuta comunicazione entro i quali il beneficiario dovrà provvedere alla rimozione del ricovero temporaneo; nel caso in cui, a seguito di sopralluogo, si riscontra la rimozione della struttura temporanea, il controllo si considera definitivamente chiuso senza l’applicazione della revoca del contributo;
6) di confermare quant’altro stabilito con la deliberazione n. 1211/2017, in particolare in relazione alla revoca totale da applicare nel caso di mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, con conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 2 punti a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 15/2021;
7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;
9) di dare atto, infine, che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a dare ampia diffusione della presente deliberazione anche tramite il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.