n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. C) della L.R. n. 23 del 2011, del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

- di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato relativo ai criteri per l’individuazione del limite di costo a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il funzionamento dell’Agenzia di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23;

- di dare atto che la dotazione organica tipo prevista nel suddetto allegato rappresenta un’ipotesi ottimale al solo fine di individuare il limite di costo di funzionamento senza che questo possa costituire alcun obbligo rispetto al modello organizzativo di cui l’Agenzia vorrà dotarsi;

- di stabilire che il limite di costo per il funzionamento dell’Agenzia per l’anno 2012 e fino all’adozione di una successiva deliberazione regionale di aggiornamento è pari a 3.901.961,22 Euro;

- di stabilire che eventuali spese eccedenti il limite massimo di costo a carico delle tariffe sono interamente a carico degli Enti locali e vengono ripartite tra di loro in modo proporzionale alle rispettive quote di partecipazione all’Agenzia;

- di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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