Testo

Art. 3

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nel BURERT.

2. Dalla data di entrata in vigore sono fatte salve tutte le determinazioni già assunte. I procedimenti e le iniziative in corso saranno di competenza degli uffici regionali preposti alle relazioni europee e relazioni internazionali.

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ultima modifica 2011-10-27T09:27:24+02:00

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