Testo

Art. 2

Norme transitorie e finali

1. Dal 1 gennaio 2013 per l’esercizio della carica di Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo non è più dovuto il compenso di cui all’art. 21, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2006. Al Presidente si applica il trattamento previsto al comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale n. 3 del 2006.

2. La Consulta di cui all’art. 10 della legge regionale n. 3 del 2006, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, cessa la propria attività alla data di abrogazione della medesima legge e non è prorogabile.

3. I Piani triennali regionali di interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero, di cui all’art. 9 della legge regionale n. 3 del 2006, non possono prevedere interventi successivi alla data di abrogazione della medesima legge.

4. Le risorse economiche destinate, per il triennio 2013 - 2015, alla pianificazione di cui al comma 3, sono ridotte del 50 per cento rispetto a quanto stanziato per il triennio 2010 - 2012.

5. Le economie derivanti dalla presente legge vengono destinate al sostegno delle politiche sociali regionali.

6. Le attività della Consulta, in corso o successive alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere concluse entro la IX legislatura.

7. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ove necessario, alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla cessazione dell’attività della Consulta.

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ultima modifica 2011-10-27T08:24:49+01:00

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