Testo

Questa proposta di Legge si inserisce nell’ampio dibattito in atto tra le forze politiche circa i sistemi elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei cittadini.

In omaggio ad un principio di parità tra i Consiglieri Regionali, la ratio che muove questa proposta, in considerazione del forte diretto rapporto che deve esserci tra eletto ed elettore, va nella direzione che anche Consiglieri del cosiddetto “listino bloccato” debbano misurarsi con le preferenze per essere eletti.

Il presente progetto di legge, pur tenendo fermo l’impianto delineato dalle leggi n. 108 del 1968, n. 43 del 1995 e dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, introduce una sostanziale modifica al sistema elettorale regionale prevedendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza anche all’interno della lista regionale che risulta ora composta da 20 candidati.

Altre disposizioni si sono rese necessarie per armonizzare i testi normativi a seguito delle novità introdotte.

Nel caso specifico la modifica alla Legge Elettorale proposta, seppur sostanziale, non determina una riforma organica del sistema di elezione regionale.

La struttura dell’articolato:

L’Art. 1 prevede l’applicazione delle disposizioni della presente Legge all’elezione del Presidente della regione e dell’Assemblea Legislativa Regionale.

L’Art. 2 ribadisce che ai sensi dello Statuto Regionale l’Assemblea Legislativa è composta da cinquanta componenti e prevede l’applicazione degli articoli seguenti per individuare i dieci consiglieri eletti col sistema maggioritario.

L’Art. 3 prevede la possibilità per l’elettore di esprimere il proprio voto di preferenza ad esclusione del candidato Presidente della Regione.

L’Art. 4 prevede che i listini regionali debbano obbligatoriamente essere costituiti da venti candidati.

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ultima modifica 2011-10-24T09:11:15+02:00

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