Testo

Art. 1

Recepimento  

  1. 1. All’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea legislativa regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
  2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), nonché l’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni).
  3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

Numero consiglieri regionali

1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2 dello Statuto, l’Assemblea legislativa è composta da 50 componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale, di cui 40 eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge n. 108 del 1968 e 10 eletti con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dai seguenti articoli.

Art. 3

Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario. Modifiche alla legge n. 108 del 1968

1.

  Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali, ed è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Gli altri nove seggi da assegnare con sistema maggioritario sono assegnati sulla base del voto di preferenza espresso per i candidati della lista regionale. Non è possibile esprimere il voto di preferenza per i capilista delle liste regionali. A tal fine, nella applicazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 13 è così sostituito:

Articolo 13

Voto di preferenza

L’elettore può manifestare una sola preferenza tra i candidati delle liste provinciali ed una sola preferenza tra i candidati delle liste regionali, ad esclusione del candidato capolista.”;

b) Dopo la lettera a) del terzo comma dell’articolo 15 è inserita la seguente:

“a bis) determina la cifra individuale di ciascun candidato delle liste regionali. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del comma 1, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione; le suddette cifre individuali vengono comunicate all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto verbale, insieme alle altre comunicazioni previste alla lettera d);”;

c) il numero 2) del tredicesimo comma dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e ne proclama eletto il candidato capolista. Successivamente procede alla somma delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato della suddetta lista regionale attribuite nelle singole circoscrizioni ai sensi del terzo comma lettera a bis) e ne determina la graduatoria a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;”;

d) il numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, proclama eletti i primi quattro candidati compresi nella lista regionale che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale seguendo la graduatoria di cui al numero 2); i restanti 5 seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;”;

e) il numero 4) del tredicesimo comma dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, proclama eletti i primi nove candidati compresi nella lista regionale che hanno ottenuto la cifra individuale più elevata seguendo la graduatoria di cui al numero 2);”;

f) il numero 5) del tredicesimo comma dell’articolo 15 è abrogato;

g) il comma 3 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale sulla base della graduatoria di cui al numero 2), comma 13 dell’articolo 15 e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell’articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all’undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo eletto.”.

 Art. 4

Modifiche alla legge n. 43 del 1995

1. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

“5. Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a 20.”.

2. L’articolo 2 della legge n. 43 del 1995 è sostituito dal seguente:

“1. La votazione per l’elezione dell’Assemblea legislativa avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato in alto il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza da esprimere tra gli altri candidati della lista regionale; al di sotto è riportato il contrassegno o i contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale, i relativi contrassegni e la riga per la preferenza sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista, la riga per la preferenza, e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista; l’elettore può altresì esprimere nell’apposita riga un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista regionale, ad esclusione del capolista. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute al comma 1.”.

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ultima modifica 2011-10-24T08:11:21+01:00

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