Testo

Art. 4

Incentivi all’assunzione delle persone con disabilità

1. Gli incentivi previsti dall’art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” così come sostituito dal comma 37 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 possono essere finanziati, anche, con le risorse del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. Le somme attribuite alle aziende possono da quest’ultime essere oggetto di deduzione dai versamenti annuali dell’Irap senza necessità di versamento diretto. Le somme in tal modo portate in diminuzione dal tributo IRAP saranno stornate, con apposito atto del dirigente del Servizio “Lavoro”, dell’Assessorato “ Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro”, dal “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” all’apposito fondo destinato a raccogliere i proventi dell’IRAP.

2. In attuazione del disposto del comma 4 lett. a) dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, sono finanziabili con le risorse del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” anche le rette dei centri diurni e di altre strutture di riabilitazione lavorativa, rivolte a persone con disabilità, iscritte nelle liste della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che non siano state dichiarate totalmente inidonee a svolgere qualsiasi mansione lavorativa, qualora in tali strutture si svolgano attività di addestramento al lavoro necessarie per un inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

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ultima modifica 2011-10-19T15:26:21+02:00

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