Testo

Art. 2

Aliquota dell’IRAP agevolata sulle attività economiche in comuni montani e per le imprese giovanili

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, si dispone l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per le piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, che operano attraverso insediamenti stabili esclusivamente in comuni montani, in modalità permanente, e per le imprese a partecipazione femminile o giovanile su tutto il territorio regionale, per i primi tre anni d’imposta dell’impresa o cinque qualora abbiano provveduto al recupero di aree dismesse.

2. Ai fini del disposto del comma 1 sono identificate:

a) a partecipazione femminile le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all’interno degli organi societari di amministrazione;

b) a partecipazione giovanile le imprese le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all’interno degli organi societari di amministrazione.

3. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai regimi di cui al comma 1 e 2 dell’art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 ed ai soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e a tutti gli enti pubblici.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria.

5. La determinazione dell’aliquota IRAP per i soggetti di cui al comma 1 si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna

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ultima modifica 2011-10-19T15:26:21+02:00

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