Testo

Art. 1

Agevolazioni per l’incremento occupazionale

1. I soggetti passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011, possono dedurre un importo forfetario di 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto, la somma deducibile ai fini IRAP viene raddoppiata se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne o un lavoratore giovane con età inferiore a 35 anni. L’importo deducibile non può comunque superare il costo salariale del singolo dipendente.

2. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d’imposta, per il quale si richiede l’agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2011, inoltre, occorre che tali lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione e abbiano il domicilio fiscale in uno dei comuni della Regione per tutto il periodo in cui si usufruisce dell’agevolazione.

3. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, inoltre, le deduzioni, per ogni dipendente neoassunto, sono fruibili a condizione che lo stesso rapporto d’impiego non si interrompa. In caso di interruzione del singolo rapporto di lavoro la deduzione corrispondente non potrà essere fruita a partire dall’ anno di imposta in cui è avvenuta la cessazione.

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ultima modifica 2011-10-19T15:26:21+02:00

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