Testo

Articolo 23

Sostituzione dell’articolo 164-bis della L.R. n. 3 del 1999

1. L’articolo 164-bis della L.R.. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 164-bis

Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale

1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) gli interventi per la riqualificazione, l’ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale;

b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all’articolo 164-ter.

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma.

3. L’Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.”

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-09-28T09:11:52+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina