Testo

Articolo 22

Sostituzione dell’articolo 163 della L.R. n. 3 del 1999

1. L’articolo 163 della l.r. n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 163

Rete viaria di interesse regionale

1. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale provvede alla individuazione e alla modifica della rete viaria di interesse regionale.

2. Fino all’adozione della deliberazione dell’Assemblea legislativa di cui al comma 1, per rete viaria di interesse regionale si intende quella costituita dalla “grande rete” e dalla “rete di base principale”, così come definite dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali ad esse connesse o complementari o compensative.”

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ultima modifica 2011-09-28T08:11:52+01:00

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