Modifiche all’articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 è abrogato.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 le parole “agli attuali concessionari” sono sostituite dalle seguenti: “al concessionario”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della l.r. n.30 del 1998 sono aggiunti i seguenti:
“5. La Regione, come indicato dall’articolo 35, salvo quanto previsto dall’articolo 49 comma 3, può:
a) conferire, in tutto o in parte all’impresa affidataria dei servizi, il materiale rotabile di sua proprietà;
b) trasferire o conferire,in tutto od in parte, alla società che gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.
6. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta Regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4bis, a titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato, il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla. società acquisita ai sensi della legge regionale del 28 dicembre 2000 n. 39.
7. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell’affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all’articolo 18, l’affidamento diretto del servizio di trasporto all’ esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima triennale.”