Modifiche all’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 4 dell’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
”4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento regionale.”
2. Dopo la lettera c) comma 6 dell’articolo 34 della L.R.n. 30 del 1998 sono inserite le seguenti:
“c-bis) la società di cui all’articolo 18, concessionaria della rete ferroviaria regionale di cui all’articolo 18;
c-ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle condizioni consentite dalla legge.”