Testo

Articolo 15

 Modifiche all’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998

1. Il comma 4 dell’articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

”4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento regionale.”

2. Dopo la lettera c) comma 6 dell’articolo 34 della L.R.n. 30 del 1998 sono inserite le seguenti:

“c-bis) la società di cui all’articolo 18, concessionaria della rete ferroviaria regionale di cui all’articolo 18;

c-ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle condizioni consentite dalla legge.”

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ultima modifica 2011-09-28T09:11:51+02:00

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