Testo

Articolo 8

Inserimento dell’articolo 18 bis nella L.R. n. 30 del 1998

1. Dopo l’articolo 18 bis della L.R. n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

 Articolo 18 bis

Attività di controllo ed altre competenze della Regione in materia di trasporto ferroviario

1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate all’accertamento della regolarità, della qualità e del buon andamento del servizio di trasporto ferroviario di propria competenza. Effettua ispezioni volte al controllo, alla verifica e al monitoraggio dell’attuazione della programmazione e della progettazione del servizio secondo le modalità programmate e progettate, di cui all’articolo13, nonché alla verifica del rispetto degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione alla Società di gestione della rete ferroviaria regionale.

2. Al fine di monitorare il rispetto del contratto di servizio e facilitare la sua gestione, deve essere prevista dal contratto stesso la costituzione di un Comitato tecnico di monitoraggio e consultazione, di cui facciano parte anche rappresentanti della Regione. Le azioni correttive attinenti al rispetto degli impegni reciproci assunti dalle parti con il contratto di servizio e gli obiettivi di miglioramento, possono essere discusse e concordate, salve le specifiche competenze, nelle riunioni del Comitato tecnico.

3. Nell’ambito delle proprie attività di controllo la Regione esercita la potestà sanzionatoria.

4. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria e statale in materia ferroviaria, riguardanti in particolare il ruolo di “organismo regolatore” della propria rete e di controllo attinenti i diritti e gli obblighi dei passeggeri”.

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ultima modifica 2011-09-28T09:11:50+02:00

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