Testo

Articolo 7

Sostituzione dell’art 18 della L.R. n. 30 del 1998

1. L’articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 “Articolo 18

La Società di gestione della rete ferroviaria regionale

1. La società di gestione di cui all’articolo 38, comma 2, della L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010, è una società “in house”, a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, ai sensi del successivo articolo 22 comma 1, ed opera in regime di concessione, ai sensi dell’articolo 13 comma 4, della presente legge.

2. Per lo svolgimento di tali compiti fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati da appositi contratti, di altre risorse pubbliche e private.

3. La società regionale che gestisce la rete ferroviaria:

a) assicura la piena fruibilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee, e delle infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;

b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;

c) svolge le procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione;

d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sulla erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge;

e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione.”

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ultima modifica 2011-09-28T09:11:50+02:00

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