Testo

Art. 1 

 Modifica dell’art. 13 della legge regionale n. 42 del 1995  

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “sessantacinque”;

b) la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”.><p>

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Art. 2

Modifica dell’art. 16 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;

b) la parola “60°” è sostituita dalla parola “65°”.

Art. 3

Modifica dell’art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 42 del 1995 le parole “una intera legislatura” sono sostituite dalle parole “dieci anni”.

Art. 4

Modifica dell’art. 18 della legge regionale n.42 del 1995

1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

“3. La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione

Percentuali sulla indennità mensile lorda

10

20%

11

23%

12

26%

13

29%

14

32%

15

35%

16

38%

17

41%

18

44%

19

47%

20 anni ed oltre

50%

2. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale n. 42 del 1995 la parola “quinto” è sostituita dalla parola “decimo”.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta all’Assemblea legislativa regionale nella IX legislatura.

2. Per i consiglieri che abbiano esercitato il mandato prima della legislatura di entrata in vigore della presente legge, anche se nuovamente eletti nella IX legislatura, continua ad applicarsi la normativa previgente alle modifiche disposte dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

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ultima modifica 2023-05-21T19:53:56+01:00

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