I risultati delle recenti elezioni per i rinnovo dei consigli di amministrazione degli otto consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna, svoltesi secondo il nuovo sistema elettorale introdotto dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 5, unitamente ad un positivo aumento degli elettori partecipanti alle votazioni, seppur di minima rilevanza numerica effettiva (circa 39.000 rispetto ai 9.000 delle ultime consultazioni svoltesi nel 2006, ma pur sempre da rapportare ad un tuttora largamente inespresso potenziale partecipativo di ben 1.600.000 elettori), hanno confermato un persistente squilibrio nella rappresentanza territoriale.
Infatti sono ben pochi gli amministratori eletti provenienti da comuni montani che pure, per la natura stessa delle bonifiche, svolgono un ruolo non certo secondario nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Anche la previsione dell’obbligatoria presenza di almeno un sindaco o assessore di un comune montano fra i tre componenti non elettivi di cui all’articolo 15, comma 3 della legge regionale n. 42 del 1984 (come modificato dalla legge regionale n. 5 del 2010), prevista da tutti gli statuti dei consorzi, non è sufficiente a colmare un deficit di rappresentanza che è reale.
Si pone, quindi, l’esigenza di procedere ad un intervento correttivo che, mediante una specifica modifica del sistema elettorale dei consorzi, porti ad un effettivo riequilibrio territoriale della rappresentanza.
Questo è il fine del presente progetto di legge, composto da un solo articolo, con cui, modificando il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984, si introduce l’obbligo sia della presenza in ogni lista di almeno un quarto di candidati residenti in comuni montani, sia dell’elezione di almeno uno di questi ogni quattro eletti di ogni lista.