Testo

Illustrazione dei singoli articoli

L’articolo 1 enuncia le finalità e i principi generali della legge, innanzitutto precisando che obiettivo della Regione è quello di innalzare il livello di qualità dell’azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.

Per il perseguimento di questo obiettivo, la legge individua misure volte, non solo a conseguire risultati concreti di semplificazione dei procedimenti amministrativi, ma anche a sviluppare la qualità degli atti normativi, ed a implementare l’attività di semplificazione degli assetti organizzativi posta in essere dalla Regione.

Il percorso di semplificazione proposto avviene in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia, nonché con gli obiettivi di contenimento della spesa.

Gli interventi di semplificazione sono rivolti sia alla qualità degli atti normativi, sia ai procedimenti amministrativi e per ciascuna di queste tipologie di atti sono previsti specifici principi.

Riguardo agli atti normativi, i principi che vengono fissati sono, in particolare, quelli che richiamano l’estesa applicazione dei principi costituzionali espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela dell’autonomia legislativa della Regione, nonché del principio di autonomia di spesa. In secondo luogo è prevista la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire, da un lato, al superamento della frammentarietà normativa e, dall’altro, alla chiarezza del quadro normativo.

Importanti sono i principi che riguardano l’applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina dell’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), introdotta dalla legislazione statale. Va ricordato, in proposito come questa previsione sia del tutto coerente con quanto previsto dall’articolo 53, comma 1, dello Statuto regionale che demanda alla legge regionale la previsione di strumenti di “valutazione preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi”. Anche il regolamento dell’Assemblea legislativa prevede (al capo I del titolo VI) – nel quadro che gli è proprio dell’organizzazione dei lavori dell’Assemblea – specifiche norme e strumenti per la qualità della normazione.

Riguardo alla fase successiva all’approvazione degli atti normativi viene prevista l’introduzione sistematica – anche in questo caso in conformità con l’articolo 53 dello Statuto – delle clausole valutative e dell’analisi costi-benefici per la verificabilità concreta dei risultati conseguiti dall’atto normativo, anche attraverso la Misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.).

Di grande rilevanza e di forte impatto appaiono, in particolare, le previsioni sull’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) e sull’introduzione delle clausole valutative e dell’analisi costi-benefici negli atti normativi della Regione Emilia-Romagna, in maniera “sistematica”.

Fra i principi cui si ispirano gli interventi volti ai procedimenti amministrativi si rilevano, in primo luogo, quelli di applicazione piena del criterio di appropriatezza e degli istituti di semplificazione dell’azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidità ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento.

Una seconda serie di principi riguarda l’adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative del sistema amministrativo regionale e locale all’obiettivo della semplificazione.

In terzo luogo, vengono stabiliti i principi dell’adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali.

Anche riguardo agli atti amministrativi si prevede, con una disposizione fortemente innovativa, l’adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, con particolare riferimento alle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la Misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.) e l’adozione di specifici “Piani di riduzione degli oneri”.

Nell’attuare gli obiettivi del presente progetto di legge la Regione persegue la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, strumento indispensabile per concretizzare l’unicità dell’azione amministrativa. La Regione valorizza, inoltre, lo sviluppo degli strumenti informatici e di interconnessione fra le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, anche per favorire processi di dematerializzazione.

L’articolo 2 del progetto di legge riveste grande importanza ed è dedicato agli accordi tra amministrazioni.

Secondo la consolidata modalità d’azione della Regione Emilia-Romagna, già ampiamente seguita nelle legislature precedenti, la semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale avviene anche attraverso l’attivazione, da parte della Regione di percorsi condivisi, che si sostanziano nella promozione della stipula di uno specifico Patto delle azioni concrete di semplificazione con gli enti locali. I soggetti coinvolti sono le altre pubbliche amministrazioni interessate, le Associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali regionali. Si prevede altresì la sottoscrizione di accordi con le pubbliche amministrazioni interessate a specifiche azioni di semplificazione e per la diffusione delle migliori prassi amministrative ed organizzative.

L’ articolo 3, con un’altra specifica innovazione, prevede la realizzazione di un sistema di analisi e valutazione permanente (A.V.P.) dei procedimenti che interessano l’amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio.

Si prevede che la Giunta regionale realizzi il sistema AVP mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti.

Il progetto di legge individua le finalità dell’A.V.P. che sono volte ad individuare, in primo luogo, gli oneri organizzativi e gestionali a carico di cittadini e imprese, attraverso l’utilizzo delle più idonee tecniche di misurazione.

L’A.V.P. dedicherà, inoltre, particolare attenzione alle specifiche problematiche che interessano i procedimenti, individuando le tipologie procedimentali, nelle quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il superamento dei termini previsti per la conclusione, i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all’esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione. L’A.V.P. è in oltre finalizzata a individuare il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali, le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell’amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento.

Infine una specifica attenzione sarà rivolta dall’AVP ad individuare le soluzioni tecnologico-informatiche necessarie a rafforzare il più possibile l’interoperabilità tra amministrazioni e l’interconnessione tra i procedimenti.

L’articolo 4 prevede, sulla base dei migliori modelli presenti a livello nazionale, l’istituzione di un organo tecnico (il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure) e di un organismo di confronto con le istanze istituzionali e sociali, costituito dal Tavolo permanente per la semplificazione.

Il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, istituito per realizzazione gli obiettivi indicati nel presente progetto di legge, risulta – in piena coerenza con la struttura organizzativa regionale prevista dalla legge regionale n. 43 del 2001 – incardinato presso il Comitato di direzione, organismo con funzioni di raccordo e collaborazione tra direzione politica e direzione amministrativa.

La composizione, le modalità di funzionamento e l’individuazione della struttura tecnica regionale cui è attribuito il coordinamento del Nucleo sono definite con atto di Giunta regionale. Tale definizione avviene secondo criteri atti a garantire la presenza tecnica delle rappresentanze delle autonomie locali, in coerenza con la costante volontà della Regione Emilia-Romagna di enfatizzare il ruolo di questi enti e la loro interrelazione nell’ambito del sistema amministrativo regionale e locale. Il Nucleo tecnico può avvalersi dell’apporto di esperti anche esterni all’amministrazione, nonché della Commissione di consulenza legislativa della Giunta regionale.

Il Nucleo tecnico ha il compito di supportare il Tavolo permanente per la semplificazione, il quale rappresenta la sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori, per i provvedimenti di maggiore impatto sull’attività dei cittadini e delle imprese. Il Tavolo permanente è presieduto dall’Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza.

All’attività del Tavolo concorre il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell’articolo 23, comma 2 dello Statuto regionale.

La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono disciplinate con atto della Giunta regionale (il funzionamento è senza oneri per la Regione).

L’articolo 5 istituisce, nell’ambito dei lavori dell’Assemblea legislativa, una sessione dedicata alla semplificazione. Il modello di detta sessione è, in parte, rappresentato dalla sessione comunitaria istituita dall’art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norma sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12,13 e 25 dello Statuto regionale), che in questi primi due anni di applicazione si è rivelato un efficace strumento di monitoraggio delle politiche comunitarie di impatto regionale e di indirizzo sulle scelte regionali di attuazione del diritto comunitario. La sessione assembleare dedicata alla semplificazione avrà l’obiettivo di esaminare gli esiti dell’attività di analisi e valutazione permanente (A.V.P.) dei procedimenti amministrativi che interessano l’amministrazione regionale, di valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente, nonché di adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi o normativi, necessari anche al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in sede di Sessione annuale di semplificazione, saranno adottati dalla Giunta regionale e dall’Assemblea legislativa in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie. Rimane ovviamente impregiudicata la possibilità che specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge siano comunque proposte ed approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.

L’articolo 6 contiene le norme di prima applicazione e detta tra l’altro le scadenze per l’istituzione dei nuovi organismi. Si tratta di una disposizione di grande importanza, perché delinea il procedimento di avvio dell’applicazione della legge regionale, che costituisce una fase di particolare delicatezza e che deve svolgersi in tempi molto ristretti.

Riguardo alla costituzione degli organi, si prevede che il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure e il Tavolo permanente per la semplificazione siano istituiti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Inoltre è previsto che la Giunta regionale definisca entro il medesimo termine gli obiettivi prioritari dell’analisi di valutazione permanente dei procedimenti amministrativi fra i quali va notata, in primo luogo, la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, applicando il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 (Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea). Tale modello trova, per la prima volta, una sua espressa previsione nella legge regionale.

La Giunta è chiamata inoltre a definire analisi e formulazione di proposte volte alla semplificazione di procedimenti regionali attenenti ad alcuni ambiti: i controlli in agricoltura; la semplificazione dei procedimenti di spesa inerenti l’amministrazione regionale; la semplificazione della normativa in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, anche al fine di migliorare il rapporto tra le imprese e le amministrazioni regionali e locali; la semplificazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; l’avvio della revisione delle procedure interne all’amministrazione regionale e di raccordo con i procedimenti di competenza delle amministrazioni locali, secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 2.

L’articolo, infine, stabilisce uno specifico termine per la prima sessione di semplificazione, la quale dovrà essere svolta entro il 2011.

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ultima modifica 2011-09-12T15:11:41+01:00

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