Testo

Art. 6

Norme di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all’istituzione degli organismi di cui all’articolo 4 e definisce gli obiettivi prioritari dell’analisi di valutazione permanente di cui all’articolo 3, comma 2, tra i quali rientrano, in particolare:

a) la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23(Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea);

b) l’analisi e formulazione di proposte volte alla semplificazione dei procedimenti regionali in materia di controlli in agricoltura;

c) l’analisi e formulazione di proposte volte alla semplificazione dei procedimenti di spesa inerenti l’amministrazione regionale;

d) la semplificazione della normativa in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, anche al fine di migliorare il rapporto tra le imprese e le amministrazioni regionali e locali;

e) l’analisi e formulazione di proposte volte alla semplificazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

f) l’avvio della revisione delle procedure interne all’amministrazione regionale e di raccordo con i procedimenti di competenza delle amministrazioni locali, secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 2.

2. Ulteriori obiettivi prioritari potranno essere individuati sulla base degli accordi di cui all’articolo 2 della presente legge

3. La prima sessione di semplificazione è svolta entro il 2011.

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ultima modifica 2011-09-12T15:11:47+01:00

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