1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l’Assemblea legislativa regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, con l’obiettivo di:
a) esaminare gli esiti dell’attività di analisi e valutazione permanente di cui all’articolo 3, comma 2;
b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;
c) adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.
2. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in sede di Sessione annuale di semplificazione.
3. Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.